DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

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giorgiob71 pubblicato 31 ottobre 2018

Buongiorno,

vorrei acquistare un immobile in asta,

con agevolazione per la prima casa.

Mi viene richiesto di allegare all' offeta di acquisto

anche una dichiarazione SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'.

Nel modulo mi si presentano due opzioni.

posso dichiarare di risiedere nel mio attuale comune(che è diverso dal comune dell immobile in asta)

oppure posso dichiarare di volermi trasferire nello stesso comune dell 'immobile in asta

Cosa cambia ai fini pratici se scelgo l' una o l' altra.

'E scontato che se acquisto la mia prima casa,ci devo andare a vivere e di conseguenza devo

cambiare la residenza.

Potete aiutarmi.

Grzazie

 

che voglio acquistare

 

inexecutivis pubblicato 31 ottobre 2018

Per rispondere all'interrogativo posto occorre premettere che i requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma devono ricorrere le seguenti condizioni.

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione);

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

Dette agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), anche se acquistate con atto separato.

Per completezza va detto che l’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Come si vede, non è necessario che il contribuente trasferisca la residenza nell’immobile acquistato con i benefici prima casa, essendo semplicemente necessario che abbia (o la trasferisca entro 18 mesi) la residenza nello stesso comune.

Ed allora per rispondere al quesito, nel caso prospettato il dichiarante non potrà dichiarare di risiedere già nel comune in cui si trova immobile, dovendo necessariamente dichiarare che trasferirà in quel comune la residenza nel termine di 18 mesi.

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