Denuncia per usura bancaria

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  • Ultimo messaggio 06 dicembre 2021
paolomirra pubblicato 01 dicembre 2021

Buongiorno, chiedo gentilmente il vostro prezioso parere rispetto a quanto segue:,In data 24.09.2021 ho esposto denuncia (allegato Denuncia-querela.pdf) presso la Procura di Lecco, corredata di tutta la documentazione idonea a dimostrare l’usurarietà, oltre ad aver depositato istanza di sospensione+ domanda di accesso a benefici del fondo di solidarietà

Il PM ha ritenuto insussistenti ( ALLEGATO Relata di notifica Procura della Repubblica.pdfle condizioni stabilite alla legge 44/99 per accedere al beneficio della sospensione dell'esecuzione forzata sulla base di due ordini di motivi: il primo è di tipo temporale in quanto afferma che la sospensione si applica alle vendite iniziate entro un anno dall'evento lesivo; il secondo riguarda invece l'insussistenza di condotte intimidatorie o estorsive poste in essere nei confronti della vittima di usura.

Vorrei sapere se ci sono i presupposti per  fare una integrazione della denuncia e richiedere di nuovo la sospensione dei termini previsti dall’art. 20 della richiamata L. 44/99, confutando il provvedimento negativo del PM per i motivi di seguito esposti:

-        Riguardo il primo è di tipo temporale in quanto afferma che la sospensione si applica alle vendite iniziate entro un anno dall'evento lesivo; Riporto di seguito La sentenza n. 32/08/2013, di cui la Ctr di Genova, ha individuato la data dell’evento lesivo con quella di presentazione della denuncia/querela.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/vittime-usura-adempimenti-sospesi-quando-dalla-denunciaquerela

-       riguardo invece il secondo motivo "l'insussistenza di condotte intimidatorie o estorsive poste in essere nei confronti della vittima di usura".

si può dimostrare che il reato di estorsione che può commettere la banca è quando chiede al cliente (per lettera o con atti giudiziari) somme spropositate, cioè maggiori di quelle eventualmente dovute, poiché gonfiate da oneri oggettivamente indebiti, come interessi usurai, anatocismo, spese non pattuite, etc.

Riporto di seguito alcune sentenze:

-        Commette tentata estorsione chi manifesta la volontà di ottenere somme non dovute sotto minaccia di azioni legali (Cassazione penale, Sentenza 16.09.2010 n° 33741; Cassazione penale, Sentenza 17.12.2012 n. 48733).

In attesa di un gentile riscontro saluto cordialmente.

Paolo Mirra

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robertomartignone pubblicato 01 dicembre 2021

Non credo che riuscirà ad ottenere la sospensione , il PM ha espresso molto chiaramente la propria decisione in merito , supportata dal periodo temporale non consono alla richiesta . In piu' non vi sono state finalità estorsive nella  presunta usura . A mio parere cerchi un accordo con il creditore procedente  e chieda una sospensione ex.art .624 cpc . A meno che non vi siano altri creditori  intervenuti . Aspetti comunque il parere dell ' esperto del forum .

inexecutivis pubblicato 06 dicembre 2021

A nostro avviso la decisione adottata dalla procura della repubblica è corretta. Va infatti ricordato che a norma dell’art. 3 comma 1 l. 23/02/1999, n. 44, “Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata”. Questa impostazione ha trovato conferma nella giurisprudenza della corte di cassazione (Cass. Sez. I 19/04/2016, n. n. 7740). Non è dunque corretto, a nostro avviso, fare coincidere l’evento lesivo con la data di presentazione della denuncia.

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