Buongiorno, chiedo gentilmente il vostro prezioso parere rispetto a quanto segue:,In data 24.09.2021 ho esposto denuncia (allegato Denuncia-querela.pdf) presso la Procura di Lecco, corredata di tutta la documentazione idonea a dimostrare l’usurarietà, oltre ad aver depositato istanza di sospensione+ domanda di accesso a benefici del fondo di solidarietà
Il PM ha ritenuto insussistenti ( ALLEGATO Relata di notifica Procura della Repubblica.pdf) le condizioni stabilite alla legge 44/99 per accedere al beneficio della sospensione dell'esecuzione forzata sulla base di due ordini di motivi: il primo è di tipo temporale in quanto afferma che la sospensione si applica alle vendite iniziate entro un anno dall'evento lesivo; il secondo riguarda invece l'insussistenza di condotte intimidatorie o estorsive poste in essere nei confronti della vittima di usura.
Vorrei sapere se ci sono i presupposti per fare una integrazione della denuncia e richiedere di nuovo la sospensione dei termini previsti dall’art. 20 della richiamata L. 44/99, confutando il provvedimento negativo del PM per i motivi di seguito esposti:
- Riguardo il primo è di tipo temporale in quanto afferma che la sospensione si applica alle vendite iniziate entro un anno dall'evento lesivo; Riporto di seguito La sentenza n. 32/08/2013, di cui la Ctr di Genova, ha individuato la data dell’evento lesivo con quella di presentazione della denuncia/querela.
- riguardo invece il secondo motivo "l'insussistenza di condotte intimidatorie o estorsive poste in essere nei confronti della vittima di usura".
si può dimostrare che il reato di estorsione che può commettere la banca è quando chiede al cliente (per lettera o con atti giudiziari) somme spropositate, cioè maggiori di quelle eventualmente dovute, poiché gonfiate da oneri oggettivamente indebiti, come interessi usurai, anatocismo, spese non pattuite, etc.
Riporto di seguito alcune sentenze:
- Commette tentata estorsione chi manifesta la volontà di ottenere somme non dovute sotto minaccia di azioni legali (Cassazione penale, Sentenza 16.09.2010 n° 33741; Cassazione penale, Sentenza 17.12.2012 n. 48733).
In attesa di un gentile riscontro saluto cordialmente.
Paolo Mirra