Rispondiamo all'interrogativo formulato osservando che per la vendita senza incanto l’art. 571 sancisce che le offerte di acquisto debbono essere fatte personalmente o a mezzo di procuratore legale “anche a norma dell’art. 579 ultimo comma”.
Questo vuol dire che mentre nella vendita con incanto l’offerta può essere presentata a mezzo di un procuratore speciale (art. 579 c.p.c.), nella vendita senza incanto l’offerta può essere presentata solo a mezzo di un avvocato (infatti, la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997).
Si è espressa in questi termini, recentemente, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8951 la quale ha ribadito che “in materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto - in caso di vendita senza incanto - è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita”.
Questa regola non può essere diversamente interpretata in sede di gara tra gli offerenti.
Come disposto dall’art. 573, infatti, la gara si svolge tra "gli offerenti", i quali come detto possono formulare offerte solo personalmente o a mezzo di procuratore legale (avvocato).
E poiché nella gara l’offerente formula una nuova offerta, o comunque modifica la precedente (incrementando il prezzo), se non è presente personalmente potrà delegare solo un avvocato.
Del resto, se, come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, la ratio della previsione normativa è quella di garantire, in sede di vendita senza incanto, la presenza di un soggetto professionale qualificato in ragione del fatto dei particolari connotati che tipizzano l’offerta di acquisto nella vendita senza incanto (primo fra tutti quello della irrevocabilità) è evidente che questa presenza si impone anche in sede di gara tra gli offerenti.
In definitiva, se non potrà essere presente alla gara, dovrà delegare un avvocato, rilasciandogli procura redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata.