inexecutivis
pubblicato
23 novembre 2019
Rispondiamo all’interrogativo partendo dalla premessa generale per cui il creditore soddisfatto ha l’onere non solo di non proseguire nell’esecuzione intrapresa ma di rinunciare sollecitamente ad essa, in ossequio ad un elementare principio di correttezza e buona fede.
L’assunto è generalmente condiviso in dottrina e giurisprudenza, dove si è appunto affermato che “In conformità ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avendo riguardo allo stato della procedura pendente nonché ad eventuali motivi di urgenza allo stesso noti: ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato (Cass., sez. III, 21.11.2017, n. 27545. La Corte ha applicato il principio in una fattispecie nella quale, a causa del ritardo del creditore nel rinunciare all'esecuzione, il terzo promissario acquirente dell'immobile aveva receduto dal contratto, ritenendo il doppio della caparra, e l'esecutato aveva venduto il bene ad un altro soggetto solo dopo la liberazione dello stesso dal vincolo pignoratizio, ma ad un prezzo inferiore rispetto a quello convenuto con il primo acquirente).
Ciò detto, e venendo al caso di specie, non è detto che pagando l’importo di cui al decreto ingiuntivo il debitore abbia pagato tutto il dovuto.
Invero, trattandosi di pagamento intervenuto ad esecuzione iniziata occorre saldare anche le spese di esecuzione, vale a dire: spese e competenze per la notifica del precetto, spese di notifica e trascrizione del pignoramento, spese di deposito della documentazione ipocatastale prescritta dall’art. 567 c.p.c. (se depositata), compenso del difensore per il processo esecutivo intrapreso.
In sostanza, occorrerà verificare, caso per caso, quali spese sono maturate dopo il decreto ingiuntivo, e fino al pagamento dell’importo in esso indicato.