DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

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  • Ultimo messaggio 05 gennaio 2019
vincenzo.pace89 pubblicato 30 dicembre 2018

Salve, espongo in breve la questione.

Tizio si è aggiudicato un bene immobile. Il residuo saldo prezzo doveva essere pagato entro 60 giorni.

Nelle more il bene ha subito dei furti che ne hanno deprezzato il valore.

Pertanto, atteso l'accaduto Tizio richiedeva un sopralluogo al custode delegato, al fine di valutare i danni. Richiesta rigettata.

Nelle more Tizio si ammalava, come da certificato medico.

Decorrevano i 60 giorni, Tizio proponeva ,5 giorni dopo, istanza di rimessione in termini in modo da adempiere al pagamento del residuo prezzo.

Il giudice dichiarava la sua decadenza dall'aggiudicazione nonchè immetteva nella massa patrimoniale la cauzione.

Conscio dell'orientamento dominante in giurisprudenza sulle perentorietà dei termini circa il pagamento del saldo prezzo di un bene aggiudicato, mi chiedevo se ci fossero gli estremi per proporre opposizione agli atti esecutivi ex 617 c.2? Da rilevare il furto, la richiesta di rimessione in termini tempestiva, la malattia nelle more dell'aggiudicazione.

In attesa di riscotro, invio saluti

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inexecutivis pubblicato 30 dicembre 2018

 A nostro avviso il provvedimento di decadenza adottato dal giudice è corretto, e non vediamo margini per poter impugnare il provvedimento.

Quanto alla irrilevanza del furto, le ragioni del nostro convincimento risiedono nell’art. 2922 c.c., a mente del quale nella vendita esecutiva non trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta.

Questa previsione, che per costante giurisprudenza si applica anche alle vendite fallimentari (crf., sul punto, cass. Ordinanza n. 14165 del 12/07/2016) riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", configurabile, invece, se il bene aggiudicato:

1. appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita;

2. oppure manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale;

3. oppure ancora quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso previsto e che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto.

Neanche la malattia può giustificare il ricorso. La perentorietà del termine per il versamento del saldo, infatti, implica che il soggetto subisce gli effetti pregiudizievoli di eventi che impediscono l'adempimento e che possono ascriversi alle categorie del caso fortuito o della forza maggiore.

vincenzo.pace89 pubblicato 02 gennaio 2019

Molte grazie,

ahimè ero consapevole di quanto da voi riportato.

Cordialmente,

Vincenzo Pace

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2019

grazie a lei

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