debito esecutato verso condominio maturato nelle annualità precedenti all'acquisto in asta

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  • Ultimo messaggio 02 dicembre 2018
clarabeni pubblicato 30 novembre 2018

Buongiorno

ho acquistato all'asta con decreto di trasferimento in data 21/06/17 e ho provveduto a saldare le due annualità di debito dell'esecutato.

 

Dall'asta sono stati risarciti tutti i creditori, compreso il condominio e, poichè c'era ancora capienza, diverse migliaia di euro sono state versate all'esecutato.

All'epoca della procedura, l'amministratore non ha aggiornato la posizione di creditore del condominio pertanto il condominio è stato rimborsato solo in parte e (nonostante il pagamento da parte mia delle ultime due annualità) risulta ancora un debito dell'esecutato nei confronti del condominio di circa 11.000 euro.

L'amministratore ha richiesto ai condomini una copertura ripartendo il debito su tutti gli appartamenti, compreso il mio.

Posto che non vorrei pagare anche il vecchio debito per il quale l'amministratore e i condomini non si sono posti il problema di aggiornare la posizione (è in corso una querelle con l'amministratore sulle sue presunte responsabilità nel non aver aggiornato la posizione del condominio e nei vecchi verbali dopo l'apertura della pratica non c'è traccia di discussioni in merito, nè sollecitate dall'amministratore, nè dai condomini ) Come devo/posso comportarmi? 

grazie

inexecutivis pubblicato 02 dicembre 2018

La delibera assembleare non può derogare al criterio di riparto che abbiamo sopra indicato, poiché essa si pone inevitabilmente in contrasto con le previsioni di una norma imperativa.

Una delibera siffatta, ove adottata, sarebbe insanabilmente nulla.

In questi termini si è espressa la giurisprudenza (in un caso diverso, ma i cui connotati di fondo coincidono) laddove ha affermato che "La delibera condominiale che, a maggioranza ed in deroga al criterio legale del consumo effettivamente registrato o del valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, ripartisca in parti uguali tra queste ultime le spese di esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato è, indipendentemente dal precedente criterio di riparto adottato nel condominio, nulla per impossibilità dell'oggetto, giacché tale statuizione, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni dell'assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l'accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale" (Cass. Sez. II, 04/08/2017, n. 19651).

Il suggerimento è quindi quello di non versare e di difendersi in giudizio ove il condominio intendesse perseverare.

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