Corretta individuazione dell'immobile

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  • Ultimo messaggio 05 aprile 2021
nibbio100 pubblicato 22 marzo 2021

 

 

Salve a tutti, vi pongo un quesito: un atto ufficiale (precetto, decreto d'ingiunzione, pignoramento, ecc) durante un azione esecutiva, può essere considerato inefficace se ha come oggetto un immobile ipotecato e accatastato a suo tempo con planimetria depositata e che riporta una certa superficie, ma costruito con una superficie minore, con conseguenti difformità attualmente non condonabili, non sanabili, e non ripristinabili? Francamente il mio dubbio è la corretta individuazione dell’immobile riportata sugli atti ufficiali, diversa rispetto allo stato dei luoghi, per esempio la rendita catastale che sarebbe minore, oppure la categoria che in mancanza di agibilità dello stato dei luoghi,  trasformerebbe la destinazione d’uso dell’immobile. Correggetemi, non vorrei sbagliarmi.

 

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inexecutivis pubblicato 22 marzo 2021

Tutte le problematicità sopra indicate non valgono a rendere inefficace il pignoramento. La procedura esecutiva infatti può proseguire il suo corso. Sarà onere dell'agiudicatario provvedere alle eventuali necessarie regolarizzazioni.

nibbio100 pubblicato 02 aprile 2021

Innqanzitutto grazie per la risposta. Alla luce delle novità emerse e dopo un confronto con il tecnico di fiducia, riformulo la domanda aggiungendo nuovi particolari giusto per essere sicuri di non sbagliare: il signor x acquista  un  immobile di 120 mq come riportato dalle piantine depositate al catasto e al comune. Però di fatto ne dispone 105 in quanto i rimanenti 15 sono finiti nella proprietà del confinante, a causa di un errore ( non si sa se voluto o non) nel frazionamento effettuato a suo tempo dal costruttore. Quindi il signor x è proprietario dei 105 mq che effettivamente dispone, e anche dei rimanenti 15 di cui dispone il suo confinante. Il pignoramento va fatto sui 105 mq oppure sui 120? Il dubbio è che facendolo sui 120, come è logico, si va a pignorare una parte di cui il signor x, pur essendo proprietario sulla carta, non dispone. Scusate la ripetività delle domande, ma vorrei essere sicuro del quesito. Ultima domanda: se il signor x, prima dell'atto di pignoramento, dovesse chiedere la nullità dell'atto di compravendita per difformità catastale, cosa succede ai fini della procedura esecutiva? Grazie

inexecutivis pubblicato 05 aprile 2021

Nel caso di specie potrebbe venire in considerazione l'istituto dell'accessione, di cui all'art. 938 c.c..

Questa norma dispone che se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione di fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suo occupato. In questo caso, prosegue la norma, il costruttore tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre all'eventuale risarcimento del danno.

Come si vede, si tratta di una disposizione che è chiamata a regolare le ipotesi di sconfinamento involontario ed in buona fede nell'altrui proprietà, e che attribuisce a colui che ha compiuto lo sconfinamento, la proprietà del suolo occupato ove il proprietario del fondo attiguo non si opponga entro tre mesi dall'occupazione.

Applicando questo istituto al caso sottoposto al nostro esame, l'acquirente aggiudicatario potrebbe chiedere ed ottenere, in un ordinario giudizio di cognizione, l'accertamento dei presupposti di operatività di questa norma e quindi ottenere una sentenza che trasferisca in suo favore l'area restante.

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