Convenzione per opere di urbanizzazione.

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  • Ultimo messaggio 26 aprile 2018
resilent pubblicato 19 aprile 2018

Salve a tutti,

Sarei interessato all’acquisto di un appartamento; in perizia leggo che sul cespite grava una convenzione per le opere di urbanizzazione. Vale la pena informarsi presso gli uffici comunali oppure posso escludere a priori che tae convenzione non possa in alcun modo pregiudicare la rivendita dell’immobile? A lume di naso, la convenzione per le opere di urbanizzazione è la mera garanzia che il costruttore completi strade, imbocchi fognari ecc. e non dovrebbe in alcun modo pregiudicare la commerciabilità degli appartementi.

Voi cosa ne pensate? 

Grazie

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inexecutivis pubblicato 21 aprile 2018

A nostro avviso gli oneri di urbanizzazione non possono gravare sull'acquirente dell'immobile il quale non realizzi le opere di trasformazione edilizia cui il pagamento degli oneri di urbanizzazione è connesso.

In giurisprudenza si è ad esempio affermato che “L'assunzione, a carico del proprietario del terreno, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione costituisce un'obbligazione "propter rem". Ciò comporta che essa va adempiuta non solo da colui che ha stipulato la convenzione con il Comune, ma anche da colui (se soggetto diverso) il quale richiede la concessione edilizia, e - inoltre - che colui che realizza opere di trasformazione edilizia, valendosi della concessione rilasciata al suo "dante causa", è solidalmente obbligato con quest'ultimo per il pagamento degli oneri anzidetti. La natura reale dell'obbligazione non riguarda, invece, i soggetti che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con i primi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, devono pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione. (Sez. 2, Sentenza n. 12571 del 27/08/2002).

Allo stesso modo, si ritiene generalmente che il mero acquirente di un immobile da altri realizzato non sia tenuto al pagamento degli oneri di urbanizzazione.

In questo senso, ad esempio, T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 21-05-2012, n. 501, secondo cui “L'obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, assunta dal lottizzante con la stipula della convenzione di lottizzazione edilizia è propter rem, nel senso che l'adempimento di essa può essere richiesto non solo a colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche a colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia; ovvero nel senso che colui che realizza opere di trasformazione edilizia ed urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa, ha nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravano sull'originario concessionario, ed è con quest'ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione. L'obbligazione non si trasferisce però all'acquirente degli edifici realizzati dal costruttore, proprio perché solo quest'ultimo ha utilizzato il titolo edilizio il cui rilascio implicava l'accollo ex lege dell'obbligazione di realizzazione o completamento delle opere di urbanizzazione”.

Ancora, più recentemente, si è espressa in questi termini Cass. civ. Sez. II, 28-06-2013, n. 16401, secondo la quale “L'assunzione, da parte del proprietario del fondo, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota degli oneri delle opere di urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l'autorizzazione per la lottizzazione) costituisce un'obbligazione "propter rem", dovendo dette opere essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia, i quali ben possono essere soggetti diversi da quelli che stipularono la convenzione, per avere da questi acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli (o gruppi di) lotti. Tuttavia, la natura reale dell'obbligazione non riguarda le persone che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con questi ultimi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, sono tenute a pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione. Conseguentemente, se la qualificazione di obbligazione "propter rem" ha rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area fabbricabile (cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione), al di fuori di tale rapporto, qualora il soggetto titolare del provvedimento concessorio, avendo eseguito le opere di urbanizzazione, intenda rivalersi della spesa già sostenuta presso i diversi soggetti successivamente divenuti proprietari della medesima area fabbricabile, tale prestazione è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale, nella quale non rileva più il carattere reale dell'obbligazione”.

resilent pubblicato 21 aprile 2018

Ringrazio per la risposta. Chiedevo se una convenzione per opere di urbanizzazione possa contenere una qualsivoglia  postilla che pregiudichi la futura vendita del cespite (limite massimo sul prezzo di cessione, limiti temporali per rivendita ecc.), insomma quel tipo di limitazioni spesso legate all’edilizia convenzionata (piani di zona ecc.)

Grazie ancora.

inexecutivis pubblicato 24 aprile 2018

Non crediamo che vincoli di questo tipo possano incidere sulle vicende circlatorie del bene nel momento in cui il cespite viene venduto in sede esecutiva.

Invero, i limiti circolatori (divieto di alienare, prezzo massimo ecc) hanno la funzione di evitare il consumarsi di fenomeni speculativi.

Se questa è dunque la funzione della norma, a nostro avviso il vincolo cessa nel momento in cui il bene viene venduto in sede esecutiva. In questo caso, infatti, l’esigenza di evitare al venditore il compimento di azioni speculative viene meno poiché la vendita è avvenuta contro la sua volontà, e l’acquirente ha acquistato il bene senza fruire delle agevolazioni connesse alla particolare disciplina del bene, sicché non v’è ragione di ritenere che egli debba subire gli effetti limitativi cui quelle agevolazioni sono connesse.

in questi termini si è espressa la giurisprudenza.

In materia di limiti e divieti derivanti da convenzioni di lottizzazione, Cass. civ., sez. I, 27 settembre 1997, n. 9508 ha concluso nel senso che se è vero che il divieto temporaneo di alienazione imposto al cessionario trova la sua giustificazione nell’esigenza di evitare che le agevolazioni concesse nel quadro di una politica di interesse sociale si trasformino in un inammissibile strumento di speculazione, è altrettanto vero che detta trasformazione, di certo, non può determinarsi per effetto delle azioni esecutive dei creditori, il cui esercizio non viene ad interferire minimamente con il raggiungimento degli obbiettivi perseguiti dal legislatore, le quali pertanto potranno essere svolte, ferma restando la destinazione pubblicistica del bene. In altri termini, cioè, se il divieto di alienazione ha la funzione precipua di garantire la funzionalizzazione del bene all’interesse pubblico che ne ha determinato la espropriazione prima e la cessione poi, detto divieto è inevitabilmente destinato a non operare quante volte, come nel caso di azioni esecutive, il trasferimento del bene non costituisca l’oggetto di una manovra speculativa e la destinazione pubblicistica del bene rimanga inalterata.

resilent pubblicato 25 aprile 2018

Grazie per la risposta

 

inexecutivis pubblicato 26 aprile 2018

grazie a lei

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