Contratto di affitto valido

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  • Ultimo messaggio 30 luglio 2018
decko pubblicato 25 luglio 2018

 Buongiorno, 

sarei interessato a partecipare all'asta di un appartamento occupato. Cito la perizia: 

L’occupazione avviene in forza di contratto di locazione della durata di anni quattro dal 1.09.2015 al 31.08.2019 (rinnovabile per ulteriori quattro anni) registrato presso l’Agenzia delle Entrate [...]

Il contratto è valido in quanto anteriore alla data di pignoramento e con canone equo.

I miei quesiti sono i seguenti:

- Nel caso in cui mi aggiudicassi l'immobile, il locatario continuerà a pagare l'affitto all'esecutato fino al termine del contratto (2019 o eventualmente 2023) anche se l'immobile non è più di proprietà dell'esecutato stesso?

- Come ci si comporta in questi casi se i mobili sono di proprietà dell'esecutato? L'esecutato dovrà rimuoverli anche se sussite un contratto di locazione valido?

Grazie in anticipo per le risposte,

saluti

 

inexecutivis pubblicato 30 luglio 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che il trasferimento della proprietà dell'immobile determina anche il subentro dell'acquirente nel contratto di locazione e quindi nel diritto alla percezione dei canoni, per tutta la durata del contratto.

Il dato si ricava dalla lettura del combinato disposto degli artt. 1599, 1602 e 1603 c.c., e costituisce convincimento della giurisprudenza da tempi risalenti. Si veda, ad esempio, Cass. Sez. 111/07/1967 n. 1713, a mente della quale "Il compratore di un immobile, dato in locazione a terzi, assume la qualità di locatore e pertanto subentra, se il contrario non sia pattiziamente stabilito, in tutti i diritti ed obblighi del rapporto che non siano esauriti" (negli stessi termini, più di recente, Cass. Sez. 315/07/2008 n. 19442)

Per quanto riguarda i mobili, osserviamo che a nostro avviso poiché essi rientrano nel contratto di locazione il proprietario degli stessi non può asportarli per tutta la durata del contratto, poiché anche essi fanno parte della locazione. È evidente che però in ragione di questo avrà diritto ad una porzione, del canone che andrà quantificata in ragione dell'incidenza complessiva che l'affitto del mobilio ha avuto sulla quantificazione dell'intero canone.

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