Buongiorno,

con pignoramento immobiliare del 7-2-2022, notificato al debitore il 21-2-2022 e trascritto 22-3-2022 sono stati pignorati dei terreni oggetto di Contratto di affitto di fondi rustici con durata dal 10/8/2018 al 9/8/2033 (15 anni), registrato all’agenzia delle Entrate il 7/9/2018, quindi in data antecedente al pignoramento.

In detto contratto risulta registrato all’Ag Entrate ma NON TRASCRITTO.

Visto che il contratto NON è staro TRASCRITTO, il custode nella raccomandata di DISDETTA inviata all’affittuario indica come termine di scadenza NON il 9/8/2033 (15 anni), ma il 9/8/2027 (9 anni) perché sostiene, applicando l’art 2923 co 2, che le locazioni immobiliari eccedenti i 9 anni, NON trascritte anteriormente al pignoramento, non sono opponibili all’acquirente, se non nei limiti di un NOVENNIO dall’inizio della locazione.

L'affitto a coltivatore diretto è opponibile al terzo aggiudicatario nel limite del novennio, in quanto l’art. 2923, II co., c.c., ed il diritto attribuito al terzo aggiudicatario, non è stato toccato dall’art. 41, L. 203/1982. (Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 26/11/2013 n° 2363)

 È corretto il ragionamento del custode, indicando la scadenza a 9 anni?

Oppure nella lettera di disdetta avrebbe dovuto indicare la scadenza naturale del contratto 15 anni al 9/8/2033?

In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.