contratto affitto precedente pignoramento

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  • Ultimo messaggio 18 giugno 2019
leleio pubblicato 23 maggio 2019

Buongiorno,

 

in una procedura di immobile in vendita l'immobile è locato con contratto precedente al pignoramento immobile. Dato che è locato fino al 2031 e in perizia non si danno dati sul contratto (canone, condizioni recesso, etc) ho chiesto al delegato una copia del contratto. Il delegato mi ha rispostoi che per normativa privacy non può inviarmelo nè renderlo pubblico. Ho chiesto che mi mandi una copia cancellando nomi e lasciando i dati economici importanti. Nessuna risposta.

Il delegato può opporsi a rendere pubblici i dati economici di un contratto di affitto su un immobile in asta?

 

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inexecutivis pubblicato 23 maggio 2019

La risposta che le è stata fornita dal professionista delegato è gravemente omissiva.

In primo luogo non esiste alcun problema di privacy. Infatti, "in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003" (Sez. U 08/02/2011, n. 3034), essendo stato altresì aggiunto che "La diffusione di dati personali in sede giudiziaria è lecita, anche senza il consenso dell'interessato, purché finalizzata alla difesa tecnico-giuridica, essendo illecita, viceversa, ove diretta a screditare, agli occhi del giudice di appello, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata" (Cass., sez., 3, 28/08/2013 n. 19790).

Aggiungiamo inoltre che i dati del contratto di locazione (opponibile o non opponibile che sia) devono obbligatoriamente essere messi a disposizione dell’offerente.

A questo proposito riteniamo che la risposta debba partire dalla lettura dell’art. 173 bis, comma 1 n. 3 disp. att. c.p.c., a mente del quale dalla relazione di stima dell’esperto deve risultare “lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento

Questo vuol dire che l’eventuale esistenza di un contratto di locazione deve costituire corredo necessario del fascicolo dell’esecuzione, a prescindere dal fatto che tale contratto sia o meno opponibile all’aggiudicatario.

Questo contratto, in particolare, costituisce un allegato della relazione di stima dell’esperto, e dunque deve essere reso visibile a chiunque ai sensi dell’art. 490, comma secondo, c.p.c.

In definitiva, se esiste un contratto di locazione, tale contratto di locazione deve essere stato acquisito dall’esperto stimatore (si ricordi a questo proposito che ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’agenzia delle entrate è tenuta, su autorizzazione del Giudice, a rilasciare copia degli atti registrati anche a soggetti diversi dalle parti o da coloro nel cui interesse la registrazione di un atto è stata eseguita), e deve essere oggetto di pubblicazione unitamente all’avviso di vendita.

Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, riteniamo che il potenziale acquirente abbia diritto a che il contratto di locazione sia accessibile a chiunque mediante pubblicazione. Se questo non è avvenuto si può chiedere che il professionista delegato ponga rimedio all’inadempienza mettendo a disposizione il contratto.

Il suggerimento è quello di diffidare il custode formalmente (a mezzo pec o raccomandata a.r.), rappresentando che eventuali inadempienze saranno sottoposte all’attenzione del giudice dell’esecuzione.

leleio pubblicato 23 maggio 2019

mille grazie. 

inexecutivis pubblicato 26 maggio 2019

grazie a lei

leleio pubblicato 27 maggio 2019

buongiorno di nuovo,

 

il fatto che tale contratto non sia stato reso pubblico e che all'asta mancano 30 giorni può inficiare la validità dell'asta per mancata pubblicità degli atti della procedura?

leleio pubblicato 28 maggio 2019

scusate questa la risposta del delegato alla vendita al quale ho inoltrato la vostra risposta:

 

Il Giudice dell'Esecuzione, da me informato stamattina circa quanto da lei richiesto, non ha autorizzato la possibilità che venga esibito il richiesto contratto di locazione a chi non sia parte del procedimento, con particolare riferimento agli interessati ad eventuale acquisto.

 

Non posso quindi soddisfare la sua richiesta.       Vi chiedo: come è possibile definire gli interessati ad eventuale acquisto? Come posso contattare direttamente il giudice?   A me sembra incredibile una risposta del genere.    

inexecutivis pubblicato 30 maggio 2019

Il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di proporre reclamo ex art. 591 ter cpc (strumento utilizzabile dalle parti e dagli "interessati") avverso il diniego del professionista delegato. Si tratta di depositare, nella sostanza, un ricorso presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel quale le suggeriamo di indicare le ragioni che abbiamo esposto nella precedente risposta.

leleio pubblicato 11 giugno 2019

Vi ringrazio, dopo aver esposto reclamo che comunque non è stato formalmente accolto dal giudice il delegato ha permesso la visione del contratto di affitto opponibile alla procedura.

Dal contratto si evince che l'immobile oggetto di procedura è stato affittato come parte di fondo rustico molto più articolato (diversi ettari di terreno, un frantoio, altri immobili), ma il canone concordato e le condizioni contrattuali si riferiscono all'intero fondo rustico. Vi chiedo: nel caso diventi proprietario dell'immobile oggetto di procedura (che è solo una piccolissima parte del fondo rustico che è stato affittato) come potrò sapere che canone mi spetta? e soprattutto dato che il contratto è ha come oggetto un fondo rustico che aveva un unico proprietario, dal momento che mi aggiudicassi l'immobile e il proprietario del fondo rustico non è più uno solo, come può continuare ad essere valido quel contratto di affitto?

 

inexecutivis pubblicato 14 giugno 2019

Premesso che ci farebbe molto piacere poter leggere le motivazioni in base alle quali il reclamo non è stato accolto (se ci allegasse una copia o ci trascrivesse il testo potrebbe essere utile a tutti gli utenti) per stabilire al quota parte di canone che le spetta sarà necessario operare una proporzione. Si dovrà stabilire cioè, fatto 100 il canone complessivo, quale parte di canone può ritenersi dovuta per la porzione di proprietà da lei acquistata, porzione che il conduttore le dovrà in quanto subentrante nel contratto per la proprietà acquistata.

leleio pubblicato 14 giugno 2019

Grazie tanto. Questa la motivazione del giudice, (è stata scritta a mano e ho qualche dubbio sulla lettura ma dovrebbe essere così)::

Si rigetta l'istanza in quanto irrituale riferendosi l'art.591 cpc alle operazioni di vendita.Ad ogni modo l'allegato C della perizia riporta idonea documentazione contrattuale.

Su questa base nonostante il rigetto, dato che l'allegato C non era stato reso pubblico, il delegato alla fine me lo ha inoltrato.

In ogni caso il proprietario deve essere uno che sa come muoversi: ha inserito questo immobile oggetto di asta in un fondo rustico che comprende moltissime altre proprietà, Ha affittato ben prima del pignoramento tutto il fondo fino al 2031 per un totale di 2000 euro l'anno..(di sicuro a qualche familiare)..così alla fine nessuno se lo compra quell'immobile (perchè in proporzione darebbe un canone si e no di 100 euro anno) e se lo ricompra lui o qualche suo amico...

 

c'è sempre da imparare...

 

inexecutivis pubblicato 18 giugno 2019

1.    Non è detto che una locazione stipulata prima del pignoramento sia opponibile. l'art. 2923 c.c., prevede, tra l'altro, che non sono opponibili le locazioni il cui prezzo sia inferiore di un terzo a quello giusto o a quello risultante dalle precedenti locazioni.

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