CONTEGGIO GIORNI ASTA

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tecnico.famac pubblicato 07 aprile 2022

Buonasera,

 

mi sono aggiudicato un'asta il 13 dicembre.

 

Il delegato mi impone il pagamento dei 120 gg. entro il 11 Aprile.

 

secondo me è invece il 12 aprile.

 

Vorrei sapere qual è la data esatta.

 

Grazie

 

Paolo

 

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robertomartignone pubblicato 07 aprile 2022

Un giorno non cambia alcunchè 

tecnico.famac pubblicato 08 aprile 2022

Cambia che il giudice dichiara la decadenza dell'aggiudicazione, secondo me.

robertomartignone pubblicato 08 aprile 2022

Se non ha il saldo  : 24 ore prima o dopo cosa cambia ? ovvio che se salda in ritardo decade , tornando alla dta mi pare corretto il 12 ma se dicono l ' 11 lo deve fare in quella data .

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2022

Vanno calcolati dal giorno successivo all'aggiudicazione. Per intenderci: se si è aggiudicato il bene il 2 marzo, il primo giorno sarà il 3 marzo.

tecnico.famac pubblicato 11 aprile 2022

Ringrazio, ma sia il delegato sia L'associazione notarile conteggiano dal giorno dell'aggiudicazione (compreso) come è scritto anche sull'ordinanza di vendita.

 

Concordo che sia un termine processuale, quindi anche per me il primo giorno sarà il 3 marzo nell'esempio prospettato.

 

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2022

La natura (processuale o sostanziale) del termine per il versamento del saldo prezzo è controversa.

A questo proposito ve detto che entrambe le soluzioni prospettabili sono suffragate da fondati argomenti.

A sostegno della tesi che riconosce natura negoziale al termine per il versamento del saldo milita la considerazione che i termini processuali sarebbero quelli fissati per le parti del processo, e tali non sono, secondo la giurisprudenza gli offerenti (Cass. civ., s.u., 11 aprile 2012, n. 5701; analogamente, Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708, secondo cui “colui che presenta offerte nella vendita forzata non è una delle parti del processo esecutivo, se non dal momento in cui si manifesti un contrasto – ancorché non formalizzato in opposizione agli atti esecutivi – in cui egli sia coinvolto e per il quale sia richiesto l'intervento regolatore del giudice dell'esecuzione”); ergo, la disciplina della sospensione dei termini processuali ad essi non dovrebbe applicarsi.

In senso favorevole alla natura processuale del termine interviene invece l’osservazione secondo la quale detto termine ha natura processuale perché si colloca all’interno del processo esecutivo con riferimento ad un adempimento dal quale deriva il successivo svolgersi della procedura in una direzione piuttosto che in un’altra. Detto altrimenti, si tratterebbe di uno dei termini entro il quale deve essere compiuta un’attività tipica del processo esecutivo per espropriazione forzata, il che giustifica la sottoposizione dello stesso alle regole dettate dalla legge 742/1969.

La giurisprudenza di legittimità ha fatto proprie queste ultime considerazioni, osservando che “Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo” (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004. Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1987, n. 420 si era invece occupata del caso, simile, relativo al termine per il deposito dell’offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., pronunciandosi anche in tale occasione per l’applicabilità della disciplina della sospensione feriale dei termini).

Peraltro, secondo la citata Cass. n. 7708/2014, proprio partendo dall’assunto per l’aggiudicatario è parte processuale, gli ha imposto l’onere di far valere il rimedio generale dell’aliud pro alio attraverso lo strumento della opposizione agli atti esecutivi, e dunque nel termine di cui all’art. 617 c.p.c., osservando che “l'argomento dirimente, ad avviso del Collegio, nel senso dell'estensione anche all'azione di aliud pro alio intentata dall'aggiudicatario del regime ordinario dell'opposizione agli atti esecutivi e del relativo ordinario termine decadenziale, si ravvisa peraltro nell'assunzione, ad opera di quegli, della qualità di parte di un processo - quale quello esecutivo - caratterizzato da un sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni).

In ogni caso, anche se non lo si dovesse considerare termine processuale, il dies a quo nel computo dei termini non può essere considerato, in applicazione della norma di cui all’art. 2963, comma secondo c.c., richiamato dall’art. 1187, comma primo, c.c., a mente del quale “Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale”.

costindumitru pubblicato 14 aprile 2022

Buongiorno, collegandomi al discorso, per una vendita sincrona telematica che si svolgerà il 27 aprile, come saldo prezzo devo scrivere nel modulo il giorno 26 agosto e in seguito chiedere al delegato alla vendita la sospensione feriale ( nel avviso è scritto che si può fare la sospensione )oppure inserire 26 settembre rischiando che l'offerta viene respinta perché supera i 120 giorni per il saldo ? Grazie.

inexecutivis pubblicato 23 aprile 2022

Il quesito posto ruota intorno alla natura (processuale o sostanziale) del termine per il versamento del saldo prezzo.

A questo proposito ve detto che entrambe le soluzioni prospettabili sono suffragate da fondati argomenti.

A sostegno della tesi che riconosce natura negoziale al termine per il versamento del saldo milita la considerazione che i termini processuali sarebbero quelli fissati per le parti del processo, e tali non sono, secondo la giurisprudenza gli offerenti (Cass. civ., s.u., 11 aprile 2012, n. 5701; analogamente, Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708, secondo cui “colui che presenta offerte nella vendita forzata non è una delle parti del processo esecutivo, se non dal momento in cui si manifesti un contrasto – ancorché non formalizzato in opposizione agli atti esecutivi – in cui egli sia coinvolto e per il quale sia richiesto l'intervento regolatore del giudice dell'esecuzione”); ergo, la disciplina della sospensione dei termini processuali ad essi non dovrebbe applicarsi.

In senso favorevole alla natura processuale del termine interviene invece l’osservazione secondo la quale detto termine ha natura processuale perché si colloca all’interno del processo esecutivo con riferimento ad un adempimento dal quale deriva il successivo svolgersi della procedura in una direzione piuttosto che in un’altra. Detto altrimenti, si tratterebbe di uno dei termini entro il quale deve essere compiuta un’attività tipica del processo esecutivo per espropriazione forzata, il che giustifica la sottoposizione dello stesso alle regole dettate dalla legge 742/1969.

La giurisprudenza di legittimità ha fatto proprie queste ultime considerazioni, osservando che “Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo” (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004. Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1987, n. 420 si era invece occupata del caso, simile, relativo al termine per il deposito dell’offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., pronunciandosi anche in tale occasione per l’applicabilità della disciplina della sospensione feriale dei termini).

il termine per il versamento del saldo prezzo sconta dunque, secondo la giurisprudenza appena citata, la soggiacenza al regime della sospensione durante il periodo feriale (non pare superfluo ricordare, a questo proposito, che secondo la citata Cass. n. 7708/2014, proprio partendo dall’assunto per l’aggiudicatario è parte processuale, gli ha imposto l’onere di far valere il rimedio generale dell’aliud pro alio attraverso lo strumento della opposizione agli atti esecutivi, e dunque nel termine di cui all’art. 617 c.p.c., osservando che “l'argomento dirimente, ad avviso del Collegio, nel senso dell'estensione anche all'azione di aliud pro alio intentata dall'aggiudicatario del regime ordinario dell'opposizione agli atti esecutivi e del relativo ordinario termine decadenziale, si ravvisa peraltro nell'assunzione, ad opera di quegli, della qualità di parte di un processo - quale quello esecutivo - caratterizzato da un sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni).

Orbene, venendo alla domanda formulata osserviamo che il portale, richiedendo l’indicazione di un termine a data fissa, non consente di tenere in considerazione detta sospensione, per cui se si indica la data del 26 agosto, essa dovrà essere rispettata. Allo steso modo, se si indica una data che tiene conto della sospensione feriale ma che è successiva al termine ultimo, si corre il rischio che la stessa sia esclusa.

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