Consumo privato di acqua

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  • Ultimo messaggio 05 febbraio 2019
  • Argomento risolto
drilloman pubblicato 19 gennaio 2019

 

Gentile Forum,

vorrei porre un quesito circa l’interpretazione dell’art. 63 disp. att. c.c. in materia di spese condominiali.

Infatti, nonostante abbia letto gli altri post inerenti l’argomeno, non mi è chiaro se il termine “contributi” contenuto nella norma, possa includere il consumo di acqua “privato” nel caso in cui esista un contatore generale condominiale e tanti contatori per ogni condomino tramite i quali si determina per sottrazione il consumo pro-capite. Quindi se questo genere di spese, la cui gestione è affidata al condominio, rientri per legge nelle spese condominiali.

In particolare mi è stato richiesto il pagamento di bollette sebbene ricadenti nel biennio previsto dall’articolo, calcolate in maniera presunta data la mancanza di letture reali passate del mio contatore di sottrazione.

Pertanto, ammesso e non concesso che ciò sia dovuto, sono tenuto a pagare gli importi basati su una media stimata dei consumi del precedente proprietario oppure è mio diritto chiedere una rettifica? O più semplicemente tali spese non mi competono affatto?

Ringrazio per l’attenzione,

Cordiali Saluti.

 

 

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inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2019

Rispondiamo al quesito posto rappresentando, preliminarmente, che con l'espressione "contributi" contenuta nell'art. 63 disp. att. c.p.c. il legislatore ha volutamente utilizzato una espressione omnicomprensiva, che abbraccia tutte le spese comunque dovute dal condomino in quanto tale, a prescindere dalla genesi dell’obbligazione pecuniaria.

Se e deve ricavare che quindi l'acquirente subentra al condomino (ovviamente nei limiti del biennio individuato dalla norma appena citata) in tutte le obbligazioni cui era tenuto quest'ultimo in ragione della sua qualità.

Quanto alla misura della contribuzione, a nostro avviso vanno svolte due considerazioni. La prima è che  se esiste un criterio di calcolo del consumo effettivo (poiché, come riferito nella domanda, sono stati istallati singoli contatori per ciascuna unità immobiliare) il condominio ha diritto di versare soltanto l'importo relativo al consumo effettivo. Tuttavia, se il riparto della spesa sia stato già oggetto di delibera assembleare approvata l'acquirente non potrà esimersi dal pagamento, a meno che non invochi la nullità della delibera in quanto modificativa della misura in cui ciascun condominio deve provvedere al pagamento delle spese comuni.

In questi termini si è espressa la giurisprudenza laddove ha affermato che "La delibera condominiale che, a maggioranza ed in deroga al criterio legale del consumo effettivamente registrato o del valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, ripartisca in parti uguali tra queste ultime le spese di esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato è, indipendentemente dal precedente criterio di riparto adottato nel condominio, nulla per impossibilità dell'oggetto, giacché tale statuizione, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni dell'assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l'accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale" (Cass. Sez. II, 04/08/2017, n. 19651).

drilloman pubblicato 02 febbraio 2019

Gentile astalegale,

ringrazio per la risposta chiara ed esaustiva.

Colgo l'occasione per complimentarmi per l'ottimo servizio offerto attraverso questo forum.

Cordiali Saluti.

inexecutivis pubblicato 05 febbraio 2019

grazie a lei

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