Nel rispondere alla domanda muoviamo dalla premessa per cui in linea generale il delegato non può delegare ad altri lo svolgimento delle operazioni di vendita.
L’incarico ha infatti natura personale, fiduciaria, e la nomina è riservata in via esclusiva al Giudice dell’esecuzione, il quale può affidare l’incarico solo ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 179 ter disp att c.p.c..
Manca inoltre nella materia delle esecuzioni individuali una norma che consenta al delegato di delegare a sua volta.
Anche nella legge fallimentare, ove invece è espressamente prevista la delegabilità delle funzioni, la stessa è limitata e subordinata ad espressa autorizzazione del comitato dei creditori.
Con riferimento al consulente tecnico la giurisprudenza ha ritenuto che Stesse considerazioni vengono normalmente svolte per il consulente tecnico d’ufficio, a proposito del quale si afferma che “Qualora la scelta del consulente tecnico d'ufficio sia strettamente collegata alla particolare specializzazione e qualificazione professionale (nella specie, trattandosi di indagini sui rapporti fra genitori e figli minori, al fine di provvedere sul loro affidamento in causa di separazione), deve negarsi al consulente medesimo la facoltà di delegare di propria iniziativa ad altre persone le operazioni peritali, ancorché limitatamente ad un determinato settore dell'indagine” (Cass. n. 412 del 25/01/1989; analogamente Cass. n. 1227 del 28/01/2003).
Ciò detto, la questione relativa al se il professionista delegato debba procedere personalmente alla ricezione delle buste attiene, alla individuazione del limite entro il quale il delegato possa avvalersi dell'ausilio di suoi collaboratori nell'adempimento della delega.
È certamente vero che nell'identificare colui che presenta l'offerta il delegato esercita un potere certificativo che l'art. 571, comma 4, c.p.c. attribuisce al cancelliere, potere che in caso di delega viene trasferito al delegato. Note sono le ragioni (ricavabili dal combinato disposto degli artt. 587 cpc e 177 disp att cpc) dell'importanza della identificazione del depositante l'offerta.
In dottrina sull’argomento è stato affermato che il professionista delegato è comunque un libero libero professionista che verosimilmente organizza la sua attività con una struttura di risorse materiali ed umane, assumendosene il rischio e rispondendo delle sue attività, ed è quindi innegabile che egli si avvalga, per operazioni materiali, anche di personale di sua fiducia, purchè - beninteso - si assuma in prima persona la titolarità ed il rischio dei risultati dell'operato dei suoi collaboratori. Deve trattarsi però di attività meramente materiali e marginali, normalmente riconducibili a quella parte di attività delegata propria del cancelliere e non del giudice: la vendita va tenuta dal delegato di persona e nessuna delle decisioni su date, termini, ammissione di partecipanti ed offerenti, etc, può essere demandata a soggetti terzi”.
Questa impostazione pare da condividersi. Devono essere svolte personalmente dal delegato tutte quelle attività proprie del giudice, potendo egli avvalersi della sua struttura per lo svolgimento dei compiti propri del cancelliere.
Aggiungiamo inoltre che non esistono, per il professionista delegato, disposizioni analoghe a quelle contenute nella legge notarile, dove sono specificatamente individuati gli atti e le attività che il notaio deve compiere di persona, la cui violazione costituisce per altro illecito disciplinare (Cass. Sez. 2, n. 8036 del 04/04/2014).
Infine, depone nella direzione che ci sentiamo di indicare anche il dato letterale dell’art. 571 c.p.c., il quale prevede che l’accettazione dell’offerta e l’identificazione del presentatore debba avvenire “a cura del cancelliere”, il che vuol dire che questi si assume la paternità giuridica dell’adempimento, ma non implica il divieto che lo stesso possa essere materialmente curato da altro personale addetto alla cancelleria, sicchè la stessa regola deve valere, mutatis mutandis, per il professionista delegato ex art .591 bis c.p.c..