Conformità Catastale "Non conforme ma regolarizzabile": Si paga subito?

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  • Ultimo messaggio 08 ottobre 2018
luciferian pubblicato 07 ottobre 2018

Buongiorno,

Sto valutando di acquistare una casa all'asta ma nella perizia, sotto la voce "CONFORMITA' CATASTALE", c'è scritto:

NON E' STATO ACCATASTATO L'ULTIMO INTERVENTO E NON E' STATA RICHIESTA L'AGIBILITA' DELL'UNITA' IMMOBILIARE

Le difformità sono regolarizzabili mediante: PRATICA DI ACCATASTAMENTO E RICHIESTA DI AGIBILITA'.

L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.

Costi di regolarizzazione:

SANZIONE PER MANCATA FINE LAVORI E SPESE TECNICHE: €.4.000,00

Tempi necessari per la regolarizzazione: QUALCHE MESE

 

Vorrei capire se questa sanzione va pagata contestualmente all'acquisto della casa o posso regolarizzarlo in seguito. Grazie per il supporto. 

inexecutivis pubblicato 08 ottobre 2018

La risposta alla sua domanda, a nostro avviso, deve prendere le mosse dalla lettura dell’art. 46, comma primo, dpr 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questa disposizione con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, disponendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Tuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Quindi, conclusivamente, contestualmente al pagamento del saldo prezzo l'aggiudicatario non deve pagare anche i costi e le sanzioni relative alle difformità riscontrate.

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