inexecutivis
pubblicato
17 febbraio 2019
La prima cosa da fare è certamente quella di leggere attentamente i documenti che devono essere obbligatoriamente pubblicati ai sensi dell'art. 490, comma secondo cpc.
Si tratta:
dell'avviso di vendita redatto ai sensi dell'art. 570 c.p.c.;
dell'ordinanza di vendita pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 569 c.p.c.;
della perizia di stima elaborata dall'esperto stimatore ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c.
Si ricordi, inoltre, che ai sensi dell'art. 570 c.p.c. maggiori informazioni rispetto a quelle contenute nei documenti che abbiamo appena indicato possono essere richieste al professionista delegato.
Un altro consiglio che ci sentiamo di offrire è quello di procedere sempre alla visita del bene, nonché ad assumere informazioni relative allo stato di occupazione del bene.