completezza documentazione ex art. 567 cpc

  • 4,8K Viste
  • Ultimo messaggio 12 giugno 2017
ildubbio pubblicato 06 giugno 2017

Vorrei chiedere...

1. in relazione alla completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c., sono necessarie le trascrizioni e iscrizioni sia a favore che contro?

La documentazione da me esaminata ha il certificato ipotecario con le sole trascrizioni "contro".

Può considerarsi comunque idonea la documentazione? (a mio avviso si)

2. Inoltre l'indagine si ferma al ventennio: non si spinge fino al primo atto antecendente il ventennio (come suggeriscono diversi studi). l'art. 567 non prevede che ci si spinga oltre il ventennio, eppure onde garantire al continuità delle trascrizione, sarebbe almeno opportuno farlo.

Anche in questo caso può considerarsi comunque idonea la documentazione? (a mio avviso si)

Infine manca la mappa catastale (trattasi di fabbricati). la "nuova" formulazione dell'art. 567 non prevede l'allegazione della mappa (al contrario della "vecchia" formulazione), sicchè non mi sembra sia necessario.

grazie

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 09 giugno 2017

A nostro avviso le trascrizioni e le iscrizioni che devono essere depositate sono sia quelle a favore che contro.

Ricaviamo questo convincimento da due elementi.

Il primo è di carattere letterale, e riposa nel testo dell’art. 567 c.p.c., a mente del quale il creditore che chiede la vendita deve depositare “i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento”. La norma, come si vede, fa riferimento alle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile, senza distinzione alcuna, di tal che essa è tale da ricomprendere sia le trascrizioni a favore che contro.

Il secondo è di carattere sistematico. Invero, le trascrizioni a favore potrebbero essere necessarie alla procedura per diverse ragioni. Ad esempio, il debitore avrebbe potuto trascrivere una domanda giudiziale, o a suo favore potrebbe essere stata trascritta una domanda che incide su precedenti trascrizioni o iscrizioni contro di lui eseguite.

A proposito del limite temporale di riferimento, riteniamo che la norma, nel limitarsi al ventennio, non consenta di sanzionare con la dichiarazione di inefficacia del pignoramento la mancata produzione del titolo di provenienza, anteriore a questa data.

Tuttavia, secondo taluni, questo comporta il rischio che non sia verificabile l'appartenenza del bene all'esecutato ove il suo titolo di acquisto risalga ad oltre vent'anni prima della trascrizione del pignoramento.

Allo stesso modo, tale incertezza risulterebbe nel caso in cui il debitore abbia bensì acquistato il bene pignorato ma l'abbia alienato a terzi con atto trascritto anteriormente al ventennio.

In questi casi, sebbene non necessaria, l’integrazione della documentazioni ipotecaria è opportuna.

 Quanto alla mappa catastale, il suo deposito è stato espunto dal testo della norma con riforma operata dalla l. 263/2005.

ildubbio pubblicato 09 giugno 2017

Francamente circa la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c., resto convinto che non occorra produrre anche la certificazione a favore, salvo il caso che l'esecutato sia l'unico proprietario nel ventennio.

Infatti la funzione del deposito della documentazione di cui all’art. 567, co. 2, c.p.c., è quella di consentire al Giudice dell’esecuzione di verificare che il bene pignorato appartenga effettivamente al debitore. (Tribunale di Potenza, Pres. Lo Sardo – Rel. Sciascia con la sentenza del 21 maggio 2015).

 

Allora, ad esempio se l’esecutato è Tizio che ha comprato da Caio nell’ultimo ventennio, chiedendo la certificazione delle sole trascrizioni “contro” Tizio e Caio, troverò nella stessa trascrizione “contro” Caio la vendita e “a favore” di Tizio l’acquisto dell'immobile pignorato. Altre trascrizioni a favore, per quanto attiene le finalità dell’art. 567 sono del tutto irrilevanti.

Invece se Tizio fosse l'unico proprietario, allora avrei bisogno di chiedere anche la trascrizione a favore di Tizio, altrimenti non rileverei il suo acquisto.

inexecutivis pubblicato 12 giugno 2017

Prendiamo atto delle osservazioni formulate, ma restiamo del fermo avviso che occorra avere riguado anche alle trascrizioni a favore.

Come detto, la limitaizone prospettata non trova asilo nella lettera della norma.

Aggiungiamo che l'art. 567 richiede non già le iscrizioni e trascrizioni relative al debitore (o al terzo esecutato eventualmente ex art. 602 cpc) ma quelle "relative all'immobile pignorato".

Aggiungiamo inoltre, come già detto, che l'indagine delle trascrizioni limitata a quelle eseguite "contro", potrebbe impedire l'emersioni di trascrizioni a favore incidenti su precedenti iscrizioni o trascrizioni contro.

Close