inexecutivis
pubblicato
09 giugno 2017
- Ultima modifica 09 giugno 2017
A nostro avviso le trascrizioni e le iscrizioni che devono essere depositate sono sia quelle a favore che contro.
Ricaviamo questo convincimento da due elementi.
Il primo è di carattere letterale, e riposa nel testo dell’art. 567 c.p.c., a mente del quale il creditore che chiede la vendita deve depositare “i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento”. La norma, come si vede, fa riferimento alle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile, senza distinzione alcuna, di tal che essa è tale da ricomprendere sia le trascrizioni a favore che contro.
Il secondo è di carattere sistematico. Invero, le trascrizioni a favore potrebbero essere necessarie alla procedura per diverse ragioni. Ad esempio, il debitore avrebbe potuto trascrivere una domanda giudiziale, o a suo favore potrebbe essere stata trascritta una domanda che incide su precedenti trascrizioni o iscrizioni contro di lui eseguite.
A proposito del limite temporale di riferimento, riteniamo che la norma, nel limitarsi al ventennio, non consenta di sanzionare con la dichiarazione di inefficacia del pignoramento la mancata produzione del titolo di provenienza, anteriore a questa data.
Tuttavia, secondo taluni, questo comporta il rischio che non sia verificabile l'appartenenza del bene all'esecutato ove il suo titolo di acquisto risalga ad oltre vent'anni prima della trascrizione del pignoramento.
Allo stesso modo, tale incertezza risulterebbe nel caso in cui il debitore abbia bensì acquistato il bene pignorato ma l'abbia alienato a terzi con atto trascritto anteriormente al ventennio.
In questi casi, sebbene non necessaria, l’integrazione della documentazioni ipotecaria è opportuna.
Quanto alla mappa catastale, il suo deposito è stato espunto dal testo della norma con riforma operata dalla l. 263/2005.