compenso delegato

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  • Ultimo messaggio 11 gennaio 2020
leleio pubblicato 23 dicembre 2019

buongiorno,

 

in un avviso di vendita è indicato che l'aggiudicatario dovrà pagare il 50% del compenso del delegato. Ho chiesto al delegato di quantificare e mi ha detto che a priori non è possibile e che comunque il compenso dovrà essere approvato dal giudice. Dato che non credo che non esista giudice che neghi questa approvazione vi chiedo esistono delle tabelle a cui fare riferimento? Altrimenti come si può fare una offerta senza sapere l'importo di una spesa certa??

 

grazie per una risposta

 

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inexecutivis pubblicato 27 dicembre 2019

La risposta che le è stata data è parzialmente corretta.

È infatti vero che il compenso del delegato viene liquidato dal giudice. A prevederlo espressamente è l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. a mente del quale “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Non è vero, invece, che esso non sia determinabile, anche se in via approssimativa. La misura del compenso è infatti disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

-       quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

-       quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

-       quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.

Il successivo comma tre prevede che il giudice può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte (la riduzione del 60% è stata recentemente ritenuta eccessiva dal Consiglio di Stato).

Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente”.

leleio pubblicato 06 gennaio 2020

molte grazie. non ho capito solo ultima riga:

"prevista per il periodo precedente"

a quale periodo ci si riferisce?

 

cordiali saluti

 

inexecutivis pubblicato 11 gennaio 2020

Ha ragione, ci scusiamo per la scarsa chiarezza, ma avevamo dato per scontata la conoscenza del comma 7. Il "periodo precedente" è quello in cui si prevede che è posta a carico dell'aggiudicatario la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene". Il comma 7 (secondo periodo) si limia a stabilire, pertanto, che in presenza di giustificati motivi questo 50% può subire aumenti o diminuzioni.

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