comodado d'uso opponibile

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  • Ultimo messaggio 04 giugno 2020
AndreaRealEstate pubblicato 03 giugno 2020

Buongiorno, chiedevo informazioni in merito ad un comodato d'uso esistente prima del pignorameto dell'immobile. La perzia di stima cita testualmente : " Al momento del sopralluogo del 22 / 02 / 2018 , l'immobile risulta abitato dalla madre dell'esecutato in forza di contratto di comodato d'uso, registrato presso l'agenzia delle entrate al  n. 3054 del 17 / 11 / 2015... "  Ora, non essendo specificato nient'altro, non ci è dato sapere se il contratto in comodato d'uso è a tempo indeterminato oppure determinato. Il mio quesito quindi, è se tale contratto puo' essere opponibile alla procedura e se una volta acquistato l'immobile  non posso entrarne immediatamente in possesso. 

Vi ringrazio anticipatamente per le risposte

inexecutivis pubblicato 04 giugno 2020

A nostro avviso il contratto di comodato non è opponibile all'aggiudicatario.

Trib. Torino Sez. III Ord., 07-05-2007, ha condivisibilmente affermato che “Il contratto di comodato stipulato dal precedente proprietario in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all'acquirente del bene; e ciò in quanto, per effetto del trasferimento in suo favore, il compratore acquista ipso iure il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. In ogni caso, un comodato non è opponibile all'aggiudicatario di un immobile acquistato in sede di vendita forzata nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare; ed invero, l'art. 2923, co. 1, c.c. consente l'opponibilità all'acquirente delle sole locazioni aventi data certa anteriore al pignoramento".

Argomenti in questo senso si ricavano anche da Cass. 11424/1992.

Il medesimo concetto si ricava anche dalla lettura di Cass. sez. I, 30.7.2009, n. 17735, la quale ha confermato la sentenza della corte di appello di Napoli che aveva ritenuto inopponibile al fallimento il contratto di comodato stipulato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ritenendo inapplicabile l’art. 2923 c.c., il quale regola esclusivamente le condizioni di opponibilità della locazione.

In particolare, la sentenza afferma che pur in presenza di una detenzione che abbia data certa, ove non si provi che quella detenzione ha titolo in un contratto di locazione, non può trovare applicazione l’art. 2923 c.c. (che introduce un elemento di certezza in ordine alla anteriorità, sulla linea di quanto prevede in via generale l'art. 2704 c.c.) essendo la detenzione compatibile anche con altri rapporti, compreso quello di comodato.

Questa soluzione è del resto coerente con l’unanime convincimento dottrinario, secondo cui al comodato, stante la sua gratuità e precarietà, non è applicabile la disciplina dell’art. 2923.

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