Come vengono esposti gli immobili sul sito?

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  • Ultimo messaggio 03 agosto 2018
barbarella pubblicato 01 agosto 2018

Salve a Tutti, sono nuova dell'ambiente e vorrei acquistare un'appartamento all'asta, in una zona specifica. Il problema è che non capisco come funziona l'esposizione degli immobili sulle pagine del sito. Mi spiego: ho visto lo stesso immobile pubblicato più volte, con date differenti, su una pagina era scritto AGGIUDICATA e su una DESERTA, ma la data non era conseguente, ovvero, dalla data avrei potuto presumere che la casa fosse stata venduta, ma non era così. Questo l'ho riscontrato varie volte per appartamenti differenti. Anche le immagini spesso sono tutte insieme e non si capisce a quale porzione si riferiscono perchè i dati catastali non corrispondono con quello che è descritto sulla pagina, etc. etc. Insomma, avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse come funziona, in modo da poter capire come muovermi all'interno delle pagine. Grazie.

inexecutivis pubblicato 03 agosto 2018

Comprendiamo le perplessità espresse. Purtroppo le stesse sono figlie di una non corretta esecuzione degli adempimenti pubblicitari. Per avere le idee chiare occorre leggere congiuntamente la perizia di stima redatta dall'esperto ai sensi dell'art. 173 bis disp. att c.p.c.; dell'avviso di vendita redatto dal professionista delegato a norma dell'art. 570 e dell'ordinanza di vendita di cui all'art. 569 c.p.c. pronunciata dal Giudice dell'esecuzione.

Tutti e tre questi documenti devono essere pubblicati sui siti internet individuati dal Giudice dell'esecuzione almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita ai sensi dell'art. 490, comma secondo, c.p.c.

Ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell'art. 570 citato, l'avviso di vendita deve contenere l'indicazione degli estremi dell'immobile, del valore dello stesso, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.

Ora, poiché in caso di delega delle operazioni di vendita l'art. 591 bis prevede che tutte le attività di competenza del cancelliere sono compiute dal professionista delegato presso il suo studio, è a questo soggetto che le citate maggiori informazioni possono essere richieste.

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