Buongiorno,
sono un creditore intervenuto in una procedura esecutiva iniziata da una banca sulla prima casa del debitore, per mancato pagamento di mutuo ipotecario.
Premetto che il bene oggetto di esecuzione è gravato anche da un sequestro preventivo 321c.p. a carico del debitore e del coniuge garante non esecutato, trascritto successivamente all'ipoteca della banca creditore procedente. L'anteriorità dell'ipoteca ha quindi consentito al creditore procedente di iniziare e coltivare la procedura esecutiva, nonostante il parallelo svolgimento del procedimento penale oggetto del sequestro preventivo di cui sopra.
Il giudice dell'esecuzione, tuttavia, constatando come il giudizio penale si trovasse appena in primo grado, ha disposto dapprima un'amministrazione giudiziaria di tre anni (motivata proprio dal voler il giudice attendere la possibile definizione del processo penale e l'eventuale confisca dell'immobile) poi molteplici rinvii, che hanno portato la procedura a pendere, ad oggi, da circa 6 anni, senza che il procedimento penale sia andato oltre il medesimo primo grado.
Il Giudice ha infine disposto la vendita da qualche giorno, così motivando: poichè molti dei reati ascritti all'imputato (e debitore) stanno per andare in prescrizione, il giudice dell'esecuzione ritiene probabile che il sequestro verrà cancellato e che quindi la vendita forzata andrà a buon fine o quantomeno non sarà pregiudicata dalla misura. Il Giudice osserva tuttavia anche che il sequestro preventivo è stato trascritto prima del pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva, sicché lo stesso sarà opponibile al terzo acquirente.
Questa considerazione sull'opponibilità del sequestro (che ovviamente scoraggerà gli acquirenti), unita alle molteplici relazioni depositate di recente dal custode giudiziario, tutte unanimi nel dire che il bene, a causa del sequestro, non ha alcun mercato, mi portano a chiedere se io come creditore intervenuto interessata ad essere soddisfatta sul bene almeno parzialmente, possa fare un'opposizione all'ordinanza di vendita, sulla base dell'art. 164-bis dis.att. cpc.
Se è vero, infatti, che la vendita non è ancora iniziata, è vero altresì che l'estinzione anticipata della procedura esecutiva ex art. 164-bis sembra disposta per le ipotesi di infruttuosità della vendita, senza dire nulla in merito ad un numero minimo di aste da tenersi prima che questa possa essere pronunciata. Nel caso che ho illustrato, lo stesso custode incaricato dal giudice mette nero su bianco che l'immobile non ha alcun mercato a causa del sequestro e il giudice conferma che effettivamente tale sequestro sarà opponibile all'acquirente.
Il mio legittimo timore è che qualche speculatore, ben consigliato dal punto di vista legale, si presenti comunque al terzo o quarto esperimento di vendita, contando sul fatto che il bene è già stato messo sul mercato ad un prezzo molto ridotto proprio a causa del sequestro e spuntando un prezzo irrisorio che pregiudicherebbe irrimediabilmente me come creditore intervenuto che potrebbe invece ben sperare di recuperare parte del proprio credito ove fosse disposta una vendita a condizioni non così fortemente compromesse dal sequestro.
Posso oppormi, con ragionevole speranza di accoglimento, sulla base di quanto esposto? In caso contrario, potrà farlo il debitore?
Nessuno vuole contestare il diritto del procedente ad agire e dettare l'agenda della procedura rispetto agli intervenuti, ma insistere ora con una vera e propria svendita a causa del grosso ostacolo derivante dal sequestro pregiudicherebbe tutti gli altri, i creditori intervenuti ed ovviamente il debitore stesso.
Ringrazio fin da ora,
Loredana