Chiusura anticipata della procedura esecutiva art. 164-bis dis.att. c.p.c

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  • Ultimo messaggio 04 agosto 2019
loredana_tuncali pubblicato 29 luglio 2019

Buongiorno,

sono un creditore intervenuto in una procedura esecutiva iniziata da una banca sulla prima casa del debitore, per mancato pagamento di mutuo ipotecario.

Premetto che il bene oggetto di esecuzione è gravato anche da un sequestro preventivo 321c.p. a carico del debitore e del coniuge garante non esecutato, trascritto successivamente all'ipoteca della banca creditore procedente. L'anteriorità dell'ipoteca ha quindi consentito al creditore procedente di iniziare e coltivare la procedura esecutiva, nonostante il parallelo svolgimento del procedimento penale oggetto del sequestro preventivo di cui sopra.

Il giudice dell'esecuzione, tuttavia, constatando come il giudizio penale si trovasse appena in primo grado, ha disposto dapprima un'amministrazione giudiziaria di tre anni (motivata proprio dal voler il giudice attendere la possibile definizione del processo penale e l'eventuale confisca dell'immobile) poi molteplici rinvii, che hanno portato la procedura a pendere, ad oggi, da circa 6 anni, senza che il procedimento penale sia andato oltre il medesimo primo grado.

Il Giudice ha infine disposto la vendita da qualche giorno, così motivando: poichè molti dei reati ascritti all'imputato (e debitore) stanno per andare in prescrizione, il giudice dell'esecuzione ritiene probabile che il sequestro verrà cancellato e che quindi la vendita forzata andrà a buon fine o quantomeno non sarà pregiudicata dalla misura. Il Giudice osserva tuttavia anche che il sequestro preventivo è stato trascritto prima del pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva, sicché lo stesso sarà opponibile al terzo acquirente.

Questa considerazione sull'opponibilità del sequestro (che ovviamente scoraggerà gli acquirenti), unita alle molteplici relazioni depositate di recente dal custode giudiziario, tutte unanimi nel dire che il bene, a causa del sequestro, non ha alcun mercato, mi portano a chiedere se io come creditore intervenuto interessata ad essere soddisfatta sul bene almeno parzialmente, possa fare un'opposizione all'ordinanza di vendita, sulla base dell'art. 164-bis dis.att. cpc.

Se è vero, infatti, che la vendita non è ancora iniziata, è vero altresì che l'estinzione anticipata della procedura esecutiva ex art. 164-bis sembra disposta per le ipotesi di infruttuosità della vendita, senza dire nulla in merito ad un numero minimo di aste da tenersi prima che questa possa essere pronunciata.  Nel caso che ho illustrato, lo stesso custode incaricato dal giudice mette nero su bianco che l'immobile non ha alcun mercato a causa del sequestro e il giudice conferma che effettivamente tale sequestro sarà opponibile all'acquirente.

Il mio legittimo timore è che qualche speculatore, ben consigliato dal punto di vista legale, si presenti comunque al terzo o quarto esperimento di vendita, contando sul fatto che il bene è già stato messo sul mercato ad un prezzo molto ridotto proprio a causa del sequestro e spuntando un prezzo irrisorio che pregiudicherebbe irrimediabilmente me come creditore intervenuto che potrebbe invece ben sperare di recuperare parte del proprio credito ove fosse disposta una vendita a condizioni non così fortemente compromesse dal sequestro.

Posso oppormi, con ragionevole speranza di accoglimento, sulla base di quanto esposto? In caso contrario, potrà farlo il debitore?

Nessuno vuole contestare il diritto del procedente ad agire e dettare l'agenda della procedura rispetto agli intervenuti, ma insistere ora con una vera e propria svendita a causa del grosso ostacolo derivante dal sequestro pregiudicherebbe tutti gli altri, i creditori intervenuti ed ovviamente il debitore stesso.

Ringrazio fin da ora, 

Loredana

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inexecutivis pubblicato 31 luglio 2019

Il tema dei rapporti tra sequestro penale e pignoramento è uno dei più scivolosi e discussi del diritto dell’esecuzione forzata.

In argomento occorre compiere una distinzione tra:

 

a) sequestri e confische antimafia (oggi disciplinati dal Codice antimafia);

 

b) sequestri e confische ex art. 240-bis c.p.;

 

c) sequestri e confische ex art. 240 c.p. (letto in relazione all’art. 321, comma 2, c.p.p.).

 

In relazione ai primi, vi è sufficiente concordia nel ritenere che essi prevalgano sempre e comunque sul pignoramento, a prescindere dall’epoca in cui sono stati trascritti (Cass. civ. 7 maggio 2013, n. 10532; cass. civ., sez. III, 7 ottobre .2013, n. 22814.); l’art. 55 del codice antimafia prevede infatti la improseguibilità dell'esecuzione pendente quando il bene pignorato venga sequestrato, a prescindere dalla antetiorità della sua trascrizione;

 

2) anche per le ipotesi sub b) si applica l’art. 55 suddetto (per effetto della riforma intervenuta con l. 161/2017 che ha modificato l’art. 101-bis comma 1-quater c.p.p.;

 

3) per le ipotesi sub 3) non vi è (ancora) una norma applicabile e la giurisprudenza è oscillante.

 

Per la giurisprudenza penale (Cass. pen., sez. III, 9 novembre 2018, n. 51043) il contrasto tra lo Stato e il creditore pignorante va risolto secondo il criterio della priorità della trascrizioni/iscrizioni: prevale chi ha trascritto prima. Ergo se vi è antetiorità della trascrizione del pignoramento a quella del sequestro la procedura può andare avanti e l'acquisto dell'aggiudicatario è opponibile allo Stato anche se nel frattempo sia intervenuta la confisca.

 

Per la giurisprudenza civile (Cass. civ. 30 novembre 2018, n. 30990) prevale la confisca ex art. 240 c.p., salvo che sia intervenuta l’aggiudicazione (in sostanza vince ci arriva prima).

Ancora, va segnatata Tribunale, Matera, 27 marzo 2019 che in tema ha osservato cheLa tipizzazione delle ipotesi di improseguibilità dell’esecuzione forzata solo per talune fattispecie di sequestro penale non ha riguardato quella del sequestro disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p., poiché, in mancanza di una norma che espressamente preveda tale conseguenza a fronte del sequestro, è solo con la confisca che si determina l’acquisto a titolo derivativo del bene da parte dello Stato, salvi (proprio in considerazione della natura derivativa della vicenda) i diritti reali acquistati dai terzi in epoca anteriore al sequestro. La funzione di tale sequestro è quella di sottrarre il bene alla disponibilità dell’indagato, che comunque non potrebbe partecipare all’asta in caso di vendita forzata; funzione non ostacolata dalla messa in vendita del bene.

Venendo alla specifica domanda prospettata, una soluzione potrebbe essere quella di chiedere la sospensione della procedura ex art. 623 c.p.c. sulla scorta di quanto affermato da cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2013, n. 22814.

loredana_tuncali pubblicato 31 luglio 2019

Grazie per il riscontro.

Questa sospensione ex art. 623 puó quindi essere chiesta anche per un sequestro preventivo per equivalente (il vostro sub c sopra)?

Questa richiesta deve essere fatta tramite opposizione all’ordinanza di vendita (mancano ancora pochi giorni per presentarla, purtroppo, vista la mancata sospensione feriale ed il brevissimo termine assegnato), da me come creditore intervenuto o dal debitore?

Grazie nuovamente, Loredana

inexecutivis pubblicato 04 agosto 2019

Certamente, l'istituto ha portata generale a nostro avviso (ripetiamo tuttavia che si tratta di questioni rispetto alle quali si registrano opinioni diversificate). La strada più corretta sarebbe quella di una opposizione ex art. 617.

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