Chiarimenti perizia - Il contratto di locazione potrebbe essere inopponibile all’esecuzione

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  • Ultimo messaggio 03 gennaio 2021
ilaria.fila pubblicato 22 dicembre 2020

Salve, anzitutto ringrazio per il chiarimento fornitomi precedentemente su un altro dubbio.

Vi scrivo nuovamente chiedendovi se potete chiarirmi altre tre diciture, la prima così riportata sulla perizia di un immobile (proprietà superficiaria) di cui sono interessata riproposto all'asta:

"Il contratto di locazione potrebbe essere inopponibile all’esecuzione per i seguenti motivi:

- in quanto crea pregiudizio al creditore ipotecario perché priva il bene del valore d’uso per un lungo

periodo (oltre dieci anni) e la vendita verrà effettuata come bene improduttivo fino al 01/12/2030

perché i canoni risulterebbero già corrisposti.

-In quanto il canone di locazione, del contratto ventennale, mensile pari ad € 250,00 è di gran lunga

inferiore ad 1/3 al giusto prezzo di locazione quantificato dal sottoscritto esperto utilizzando le

quotazioni OMI del II semestre 2010: mq. 101,00 x €/mq. 8,8 = € 888,80 (giusto prezzo mensile di

locazione). Il canone, per essere conforme a quanto indicato nell’art. 2923 del CC sarebbe dovuto

essere superiore a € 888,80 -1/3 = € 592.53 pertanto il canone del contratto ultranovennale

risulterebbe “vile”.

Il sottoscritto esperto come richiesto dal G.E. in data 21/01/2019 effettuerà due stima una con

l’immobile locato ed una seconda stima con l’immobile ”libero”."

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ilaria.fila pubblicato 22 dicembre 2020

proseguo l'argomento in quanto non riuscivo ad inserire più testo:

 

Faccio presente che l'immobile risulta attualmente libero e sono andata già a visionarlo, presenta una sola difformità catastale e anche qui riporto una parte della perizia:

"E' stata una svista del Tecnico che ha redatto la planimetria planimetria

catastale.                                                     

Per sanare le piccole tramezzature che sono state variate è sufficiente presentare Cila in sanatoria e

successivamente effettuare la variazione della planimetria catastale in questa occasione si rettifica

anche l'errore della originaria planimetria. I relativi costi sono i seguenti: Diritti Cila € 1.251,24; diritti

catastali € 50,00; onorari tecnico 1.200,00 (compreso oneri di legge). Per un totale complessivi di

circa € 2.500,00."

Spese condominiali:

"Importo medio annuo delle spese condominiali: € 1.250,00

Totale spese per l'anno in corso e precedente: € 12.125,59

Alla date del 03/08/2018 risultano rate non pagate per un importo di € 12.125,59. Il condominio è

intrevenuto nella esecuzione."



Le mie domande a questo punto sono tre, la prima è se essendo pagate le rate fino al 2030 del canone di affitto (così ho appreso dal testo sopra citato) c'è qualche tipo di problema sia nel caso in cui volessi viverci stabilmente sia in cui volessi affittarlo.
La seconda è se riscontrerò problemi nel richiedere il mutuo vista la planimetria catastale non conforme.
La terza è la conferma relativa alle spese condominiali che dovrò affrontare menzionate di cui però manca il regolamento del condominio allegato alla perizia.



Ringrazio in anticipo per il riscontro e porgo distinti saluti

 

inexecutivis pubblicato 24 dicembre 2020

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.

Opponibilità della locazione.

Il fatto che il canone di locazione sia inferiore di oltre 1/3 rispetto al un giusto canone di mercato a nostro avviso rende la locazione inopponibile all’aggiudicatario.

Infati, l’art. 2923 c.c., nel disciplinare i rapporti tra locatore ed acquirente distingue quattro ipotesi:

1.    Locazioni di durata fino a nove anni: sono opponibili alla procedura se hanno data certa anteriore al pignoramento, laddove la data certa si ricava prevalentemente dalla registrazione del contratto, ai sensi dell’articolo 2704 c.c.;

2.    Locazioni di durata superiore nove anni: sono opponibili alla procedura se trascritte nei registri immobiliari prima del pignoramento. Ovviamente, ove la locazione ultranovennale non sia stata trascritta, essa sarà opponibile nei limiti del novennio, sempre che abbia comunque data certa.

3.    Locazioni prive di data certa: sono opponibili alla procedura se la detenzione è anteriore al pignoramento

4.    Locazioni il cui prezzo sia inferiore di un terzo a quello giusto o a quello risultante dalle precedenti locazioni: esse sono inopponibili alla procedura.

Infine, deve ricordarsi l’art. 1, comma 346 L. 30/12/2004, n. 311, il quale così recita: “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli (e quindi sono inopponibili all’aggiudicatario) se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.

(per ulteriori approfondimenti rimandiamo ad una completa trattazione sui rapporti tra pignoramento e locazione pubblicata su https://www.inexecutivis.it/home/).

Quanto alla difformità catastale, ci sembra un errore veniale non rilevante ai fini della concessione del mutuo, anche se vi sono istituti di credito più “esigenti” di altri.

Quanto alle spese condominiali, osserviamo quanto segue.

Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

L’espressione "anno in corso" si riferisce non già all’anno solare, ma all’annualità di esercizio.

Questa precisazione è condivisa da dottrina e giurisprudenza; quest’ultima ha infatti osservato che “In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017 (negli stessi termini, in precedenza, Trib. Bolzano, 10-06-1999, secondo il quale “Il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. si riferisce all'anno di gestione e non all'anno solare nel circoscrivere al biennio anteriore all'acquisto dell'appartamento in condominio l'obbligo solidale dell'acquirente - condomino subentrante - di far fronte al pagamento dei contributi non versati dal precedente condomino”).

Fatta questa premessa, è evidente che le spese condominiali indicate in perizia potrebbero non essere quelle che l’aggiudicatario sarà chiamato a dover versare, in quanto non è detto che il biennio in corso alla data del decreto di trasferimento sia quello considerato dal perito.

ilaria.fila pubblicato 30 dicembre 2020

Ringrazio nuovamente per il tempestivo riscontro. Leggendo nuovamente la perizia in maniera più approfondita, è saltato all'occhio questa dicitura:

FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di * aggiornate al */2018, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Ipoteca volontaria derivante da garanzua di mutuo

Reg. gen. *- Reg. part. *

Importo: € 660.000,00

 

Formalità a carico della procedura

Capitale: € 230.000,00

Interessi: € 230.000,00

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****

Rogante: *

Data: *

N° repertorio: *

N° raccolta: *

• Ipoteca Volontaria derivante da Garanzia di Mutuo

Iscritto a *il *

Reg. gen. *- Reg. part. *

Importo: € 460.000,00

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****

Formalità a carico della procedura

Capitale: € 230.000,00

Interessi: € 230.000,00

Rogante: *

Data: *

N° repertorio: *

N° raccolta: *

• Ipoteca legale derivante da credito di tributi

Iscritto a *il *

Reg. gen. *- Reg. part. *

Quota: 1/2

Importo: € 21.024,62

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****

Formalità a carico della procedura

Capitale: € 10.512,31

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingintivo

Iscritto a *il *

Reg. gen. *- Reg. part. *

Importo: € 47.600,00

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****

Formalità a carico della procedura

Capitale: € 38.085,77

Spese: € 8.372,23

Interessi: € 1.142,00

Rogante: Tribunale di *

Data: *

N° repertorio: *

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingintivo

Iscritto a *il *

Reg. gen. *- Reg. part. *

Importo: € 34.000,00

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****

Formalità a carico della procedura

Capitale: € 15.599,23

Spese: € 15.067,77

Interessi: € 3.332,00

Rogante: Tribunale *

Data: *

N° repertorio: *

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo

Iscritto a *il *

Reg. gen. *- Reg. part. *

Quota: 1/1

Importo: € 75.000,00

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****

Formalità a carico della procedura

Capitale: € 71.980,54

Rogante: Tribunale*

Data: *

N° repertorio: *

Note: Ora BANCA*

Quanto riportato sopra, dovrà pagarlo l'aggiudicatario dell'immobile? 

L'avvocato a cui mi sono affidata non mi ha menzionato costi oltre questi che elencherò sotto:

- imposta di registro 2% (prima casa);   - passaggio di proprietà+cancellazione ipoteche;   - eventuale atto di mutuo;  


Per ipoteche, cosa si intende? Non mi ha comunicato un costo effettivo e come dovranno essere pagate. A quanto ho capito verrà comunicato tutto il giorno dell'aggiudicazione, sia a chi versare la somma restante relativa all'offerta, sia la cancellazione delle ipoteche.

Grazie in anticipo per il riscontro, saluti e buone feste!

ilaria.fila pubblicato 30 dicembre 2020

Ringrazio nuovamente per il tempestivo riscontro. Leggendo nuovamente la perizia in maniera più approfondita, è saltato all'occhio questa dicitura:

FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di * aggiornate al */2018, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Ipoteca volontaria derivante da garanzua di mutuo

Reg. gen. *- Reg. part. *

Importo: € 660.000,00

 

Formalità a carico della procedura

Capitale: € 230.000,00

Interessi: € 230.000,00

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****

Rogante: *

Data: *

N° repertorio: *

N° raccolta: *

• Ipoteca Volontaria derivante da Garanzia di Mutuo

Iscritto a *il *

Reg. gen. *- Reg. part. *

Importo: € 460.000,00

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****

Formalità a carico della procedura

Capitale: € 230.000,00

Interessi: € 230.000,00

Rogante: *

Data: *

N° repertorio: *

N° raccolta: *

• Ipoteca legale derivante da credito di tributi

Iscritto a *il *

Reg. gen. *- Reg. part. *

Quota: 1/2

Importo: € 21.024,62

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****

Formalità a carico della procedura

Capitale: € 10.512,31

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingintivo

Iscritto a *il *

Reg. gen. *- Reg. part. *

Importo: € 47.600,00

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****

Formalità a carico della procedura

Capitale: € 38.085,77

Spese: € 8.372,23

Interessi: € 1.142,00

Rogante: Tribunale di *

Data: *

N° repertorio: *

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingintivo

Iscritto a *il *

Reg. gen. *- Reg. part. *

Importo: € 34.000,00

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****

Formalità a carico della procedura

Capitale: € 15.599,23

Spese: € 15.067,77

Interessi: € 3.332,00

Rogante: Tribunale *

Data: *

N° repertorio: *

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo

Iscritto a *il *

Reg. gen. *- Reg. part. *

Quota: 1/1

Importo: € 75.000,00

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****

Formalità a carico della procedura

Capitale: € 71.980,54

Rogante: Tribunale*

Data: *

N° repertorio: *

Note: Ora BANCA*

Quanto riportato sopra, dovrà pagarlo l'aggiudicatario dell'immobile? 

L'avvocato a cui mi sono affidata non mi ha menzionato costi oltre questi che elencherò sotto:

- imposta di registro 2% (prima casa);   - passaggio di proprietà+cancellazione ipoteche;   - eventuale atto di mutuo;  


Per ipoteche, cosa si intende? Non mi ha comunicato un costo effettivo e come dovranno essere pagate. A quanto ho capito verrà comunicato tutto il giorno dell'aggiudicazione, sia a chi versare la somma restante relativa all'offerta, sia la cancellazione delle ipoteche.

Grazie in anticipo per il riscontro, saluti e buone feste!

inexecutivis pubblicato 03 gennaio 2021

A proposito delle spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, riteniamo che salva diversa disposizione dell’ordinanza di vendita, riteniamo che esse gravino sulla procedura.

Invero, l’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 nel prevedere che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. Implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

Peraltro, si tratta di un principio che la giurisprudenza (formatasi in verità in un momento anteriore all’entrata in vigore della norma citata) ha ritenuto non inderogabile, affermando che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002).

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