inexecutivis
pubblicato
07 maggio 2021
Rispondiamo alla domanda osservando quanto segue.
L’offerta di acquisto, per espressa previsione dell’art. 571 c.p.c. è irrevocabile, e quindi il migliore offerente si aggiudica il bene anche se al momento dell’apertura delle buste è assente o, pur essendo presente, non rilancia.
Ovviamente, se invece qualcuno rilancia e supera il prezzo indicato di colui che aveva presentato l’offerta più alta, egli sarà costretto a sua volta a rilanciare, se vuole divenire aggiudicatario, e così via.
Insomma, se tizio ha presentato l’offerta più alta non ha nessuna convenienza a rilanciare, poiché se nessuno rilancia egli pur non avendolo fatto a sua volta risulterà aggiudicatario.
Da questo punto di vista, alla domanda dovremmo rispondere che osservando che chi ha formulato l’offerta più alta non ha mai interesse a rilanciare su se stesso.
Ove tuttavia lo facesse il rilancio non sarà invalido, per un elementare principio di autoresponsabilità, nel senso che, chi offre 100 sapendo di poter acquistare anche a 90, rimane vincolato per 100.
Quanto alle modalità dei rilanci, esse sono indicate dal professionista delegato. Se per esempio il delegato dovesse individuare la misura del rilancio (supponiamo 2000 euro) potrebbe anche dire che il rilancio si intenderà eseguito per quell'importo nel momento stesso in cui l'offerente pronuncia il suo nome.