CAUZIONE MAGGIORE DEL 10% IN ASTA SENZA INCANTO

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  • Ultimo messaggio 16 maggio 2019
asteroid pubblicato 15 maggio 2019

Gentilissimi,

sto cercando di districarmi nelle norme per capire come effettuare nel miglior modo possibile un offerta per un immobile in un asta senza incanto.

Ho cercato nel vostro forum e in rete, ma non sono riuscito ad avere una risposta chiara, per questo vorrei approfittare della vostra proverbiale gentilezza e competenza per porvi un quesito.

Ai sensi dell’art. 573, comma 3 c.p.c. “Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa”.

E' possibili presentare una cauzione di importo maggiore al 10% del prezzo offerto in modo da costituire un piccolo vantaggio nel caso in cui ci dovesse essere un concorrente che effettua la stessa offerta e non intenda rilanciare?

Nell'ordinanza e nell'avviso di vendita è riportato che occorre allegare un assegno circolare del 10%, non viene mai detto "pari almeno al 10%" e non vorrei che il fatto di prestare una garanzia maggiore sia in qualche modo motivo di esclusione per un vizio di forma.

Grazie per le indicazioni che vorrete fornirmi e per il vostro encomiabile lavoro di rendere le aste più semplici da affrontare anche per i non addetti ai lavori.

 

inexecutivis pubblicato 16 maggio 2019

 Rispondiamo al quesito posto (non senza aver prima ringraziato per i complimenti ricevuti) osservando che se sono state presentate più offerte si pone il problema di come procedere.

Prima dell’intervento normativo compiuto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, il codice non offriva alcuna indicazione, sicchè nel silenzio del legislatore, non potendosi percorrere la strada di individuare criteri di accertamento dell’offerta più vantaggiosa (ad esempio quella che prevedesse il versamento del prezzo nel minor termine) in quanto la riforma del 2005 aveva individuato quale unico criterio di selezione delle offerte l’importo, la sola alternativa praticabile era quella di disporre l’incanto.

Questi approdi sono stati completamente rivisti per effetto del significativo intervento legislativo operato con il d.l. 83/2015.

Il terzo comma dell’art. 573, infatti, oggi così dispone: “Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa”.

Il cambio di rotta è evidente: il prezzo non è più l’unico, ma uno dei criteri di selezione delle offerte, le quali dovranno essere valutate anche tenendo conto: delle cauzioni, delle forme dei tempi e dei modi di pagamento del prezzo, nonché di ogni altro ulteriore elemento che possa rendere una offerta più appetibile di altre.

Questi criteri, a nostro avviso, devono essere letti “a scalare”, per cui, in caso di offerte di uguale importo dovrà essere preferita quella:

che contenga la cauzione di importo maggiore;

che preveda il più breve termine per il versamento del saldo.

Il quadro si completa con la previsione di cui al secondo comma dell’art. 572, ai sensi del quale nel caso in cui, nonostante i criteri di cui al terzo comma, non sia possibile individuare una offerta migliore delle altre, il Giudice attribuisce il bene a colui il quale ha formulato l’offerta per primo.

In conclusione, versare una cauzione superiore a quella indicata nell’avviso di vendita può determinare certamente un vantaggio.

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