inexecutivis
pubblicato
03 settembre 2020
La risposta alla sua domanda si rinviene nell’art. 571, comma secondo, c.p.c., il quale prevede che l’offerta di acquisto è inefficace nei seguenti casi:
- se perviene oltre il termine stabilito nell’ordinanza di vendita;
- se è inferiore di oltre ¼ al prezzo base;
- se l’offerente non presta cauzione con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
Dunque, il 10% va calcolato sul prezzo offerto.
Solo nel caso di vendita con inanto (ormai non più esistente) la cauzione doveva essere pari ad un decimo del prezzo base.