Causa pendente esecutato/Comune

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  • Ultimo messaggio 11 aprile 2019
Il_Gallo2019 pubblicato 03 aprile 2019

Buongiorno,

richiedo vostro parere in merito ad una procedura esecutiva. L'immobile oggetto di una procedura esecutiva è stato aggiudicato in asta in data 20/02/2018. Su tale immobile pende una causa tra l'esecutato  e il Comune in cui risiede l'immobile, per oneri concessori, e a dicembre 2018 vi è stata sentenza relativa all'appello al TAR con parte soccombente l'esecutato.  Essendo diventati effettivamente proprietari nel gennaio 2019, volevamo sapere: il Comune richiede a questo punto il pagamento di tali oneri all'esecutato? Oppure avrebbe titolo (e secondo quale norma) a chiedere il pagamento al nuovo  proprietario? In quest'ultimo caso il nuovo proprietario potrebbe rivalersi sull'esecutato?   Grazie Cordiali saluti

 

 

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inexecutivis pubblicato 06 aprile 2019

A nostro avviso gli oneri di urbanizzazione (dalla domanda ricaviamo che di questo si dovrebbe trattare) non possono gravare sull'acquirente dell'immobile il quale non realizzi le opere di trasformazione edilizia cui il pagamento degli oneri di urbanizzazione è connesso.

In giurisprudenza si è ad esempio affermato che “L'assunzione, a carico del proprietario del terreno, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione costituisce un'obbligazione "propter rem". Ciò comporta che essa va adempiuta non solo da colui che ha stipulato la convenzione con il Comune, ma anche da colui (se soggetto diverso) il quale richiede la concessione edilizia, e - inoltre - che colui che realizza opere di trasformazione edilizia, valendosi della concessione rilasciata al suo "dante causa", è solidalmente obbligato con quest'ultimo per il pagamento degli oneri anzidetti. La natura reale dell'obbligazione non riguarda, invece, i soggetti che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con i primi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, devono pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12571 del 27/08/2002).

Allo stesso modo, si ritiene generalmente che il mero acquirente di un immobile da altri realizzato non sia tenuto al pagamento degli oneri di urbanizzazione.

In questo senso, ad esempio, T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 21-05-2012, n. 501, secondo cui “L'obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, assunta dal lottizzante con la stipula della convenzione di lottizzazione edilizia è propter rem, nel senso che l'adempimento di essa può essere richiesto non solo a colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche a colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia; ovvero nel senso che colui che realizza opere di trasformazione edilizia ed urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa, ha nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravano sull'originario concessionario, ed è con quest'ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione. L'obbligazione non si trasferisce però all'acquirente degli edifici realizzati dal costruttore, proprio perché solo quest'ultimo ha utilizzato il titolo edilizio il cui rilascio implicava l'accollo ex lege dell'obbligazione di realizzazione o completamento delle opere di urbanizzazione”.

Ancora, più recentemente, si è espressa in questi termini Cass. civ. Sez. II, 28-06-2013, n. 16401, secondo la quale “L'assunzione, da parte del proprietario del fondo, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota degli oneri delle opere di urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l'autorizzazione per la lottizzazione) costituisce un'obbligazione "propter rem", dovendo dette opere essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia, i quali ben possono essere soggetti diversi da quelli che stipularono la convenzione, per avere da questi acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli (o gruppi di) lotti. Tuttavia, la natura reale dell'obbligazione non riguarda le persone che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con questi ultimi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, sono tenute a pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione. Conseguentemente, se la qualificazione di obbligazione "propter rem" ha rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area fabbricabile (cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione), al di fuori di tale rapporto, qualora il soggetto titolare del provvedimento concessorio, avendo eseguito le opere di urbanizzazione, intenda rivalersi della spesa già sostenuta presso i diversi soggetti successivamente divenuti proprietari della medesima area fabbricabile, tale prestazione è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale, nella quale non rileva più il carattere reale dell'obbligazione”.

Il_Gallo2019 pubblicato 08 aprile 2019

Buongiorno...

Grazie per la cortese risposta. 

Si voleva precisare che in riferimento alla problematica in oggetto si trattava di oneri relativi ad un permesso di costruire in sanatoria.

A tale proposito risulta ancora valida la vostra risposta?

Grazie

Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2019

Si, a nostro avviso la risposta non cambia.

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