casa in asta con contratto affitto valido

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  • Ultimo messaggio 23 maggio 2019
leleio pubblicato 21 maggio 2019

 Buongiorno,

 

sono interessato ad acquistare casa all'asta che però è regolarmente affittata con contratto valido. Il contratto non dice niente sulla possibilità di rinnovo nè di disdetta da parte del proprietario, a parte il termine di fine contratto. Vi chiedo:

- se divento proprietario devo aspettare la naturale scadenza del contratto o posso disdire il contratto stesso prima della naturale scadenza?

- dato che la perizia è di due anni fa come faccio ad essere certo che il contratto non sia stato prorogato/modificato dopo la perizia?

- Alla naturale scadenza del contratto chi si occuperà di liberare immobile nel caso sia già avvenuto il decreto di trasferimento?

 

grazie

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leleio pubblicato 22 maggio 2019

Mi correggo,

 

il contratto di affitto non è opponibile alla procedura. Posso quindi avere la certezza che l'immobile sarà liberato da parte del custode giudiziario dopo aggiudicazione? Che tempi posso prevedere?

grazie!

 

Buongiorno,

 

sono interessato ad acquistare casa all'asta che però è regolarmente affittata con contratto valido. Il contratto non dice niente sulla possibilità di rinnovo nè di disdetta da parte del proprietario, a parte il termine di fine contratto. Vi chiedo:

- se divento proprietario devo aspettare la naturale scadenza del contratto o posso disdire il contratto stesso prima della naturale scadenza?

- dato che la perizia è di due anni fa come faccio ad essere certo che il contratto non sia stato prorogato/modificato dopo la perizia?

- Alla naturale scadenza del contratto chi si occuperà di liberare immobile nel caso sia già avvenuto il decreto di trasferimento?

 

grazie

inexecutivis pubblicato 23 maggio 2019

Poichè la locazione è inopponibile, essa andrà considerata tam quam non esset, e dunque il conduttore va considerato alla stregua di un occupante sine titulo.

Ne consegue che l'aggiudicatario ha diritto alla immediata consegna del bene subito dopo il deposito in cancelleria del decreto di trasferimento, il quale costituisce l'atto traslativo della proprietà.

Invero, ai sensi dell’art. 1476 c.c. (applicabile anche alle vendite esecutive), l’aggiudicatario consegue il diritto all’immediata consegna dello stesso nel momento in cui diviene proprietario del bene, momento che si identifica, secondo l'opinione più accreditata in dottrina e in giurisprudenza, con l'adozione del decreto di trasferimento (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272).

Così si esprime anche la giurisprudenza, secondo la quale Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

leleio pubblicato 23 maggio 2019

Molte grazie per la risposta esaustiva. Un ultimo chiarimento, al momento della consegna dell'immobile, dopo decreto trasferimento l'immobile dovrà già essere stato liberato ad opera del custode, giusto?

 

cordiali saluti

 

inexecutivis pubblicato 23 maggio 2019

esattamente, ai sensi dell'art. 560, comma quarto, cpc, (nella formulazione vigente prima che fosse modificata dall'art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019).

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