Casa contigua

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  • Ultimo messaggio 31 gennaio 2019
giulsaba pubblicato 27 gennaio 2019

Ho acquistato nel 2013 una casa con i benefici prima casa. Ora posso acquistare una casa contigua per unire. Posso usufruire dei benefici prima casa considerando anche che nel frattempo ho ereditato con mio fratello una casa nello stesso comune

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2019

Com'è noto, le condizioni necessarie per la fruizione dell'agevolazione “prima casa” sono dettate dalla nota II - bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. In applicazione di tale disposizione, dette agevolazioni sono riconosciute, tra l'altro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, a condizione che:

a) l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;

b) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

Costituisce quindi condizione ostativa alla fruizione dei benefici “prima casa”, tra l'altro, il fatto che l’acquirente sia già titolare di altra casa di abitazione nello stesso comune in cui si trova l’immobile oggetto del secondo acquisto, oppure sia titolare di altra casa acquistata con le agevolazioni “prima casa”, indipendentemente dal luogo in cui essa è posta.

Ciò detto, pur essondo possibile godere delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, (l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul punto con circolare 12 agosto 2005, n. 38, nella quale ha chiarito che il beneficio si applica anche all’acquisto del nuovo immobile a condizione che l’abitazione conservi, anche dopo la riunione, le caratteristiche “non di lusso”), osserviamo che nel caso di spece il fatto di aver acquistato (seppur iure hereditatis) un altro appartamento nello stesso comune impedisca di usufruire del beneficio.

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