Calcolo Plisvalenza

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  • Ultimo messaggio 10 settembre 2019
robi.antonio pubblicato 05 settembre 2019

Salve a tutti, qualche chiarimento sulle modalità di calcolo della plusvalenza. Questo è il mio personale caso: nel dicembre 2015, mia madre dona a me e a mio fratello l'appartamento in cui vive e risiede, riservandosi l'usufrutto. Il 30 dicembre 2016 purtroppo viene a mancare e da quella data io e mio fratello assumiamo la disponibilità dell'immobile al 50 % per ognuno di noi due. Nel febbraio 2017, io e mia moglie (sono sposato e in comunione dei beni) acquistiamo il 50% della quota di mio fratello. Successivamente a luglio del 2019 vendiamo l'immobile. Due domande: 1) la plusvalenza si calcola solo sulla differenza tra il prezzo di vendita ( liglio2019) e quello di acquisto (febbraio 2017) ma relativo al 50 % del valore di vendita, considerato che già ero proprietario del 50% prima che io acquistassi da mio fratello l'altro 50%? 2) se io riacquisto un'altro immobile possa evitare il pagamento risultante dalla plusvalenza di cui al punto 1)? Vi ringrazio per il tempo dedicato e auguro a tutti buon lavoro. Ciro P.

inexecutivis pubblicato 10 settembre 2019

Ai sensi dell’art. 67, comma 1 let. b) d.P.R. 917/1986 generano reddito:

1) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi:

A) quelli acquisiti per successione

B) le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

2) le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Come si vede, la cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione genera plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi, salvo che tra la data di acquisito da parte del donante e la successiva rivendita da parte del donatario, non siano trascorsi più di cinque anni.

Dalla disposizione appena richiamata si ricava la considerazione per la cessione sarà certamente tassabile con riferimento al 50% della plusvalenza eventualmente generata.

Con riferimento al rimanente 50% occorrerà verificare se tra la data di acquisto da parte del donante e quella di rivendita compiuta dal donatario siano passati più di 5 anni. Se così fosse non vi sarà plusvalenza tassabile.

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