box auto asta fallimentare tribunale ordinario

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  • Ultimo messaggio 17 febbraio 2021
claudia.burburan pubblicato 15 febbraio 2021

Buongiorno,

ho acquistato un box auto ad un asta fallimentare indetta dal Tribunale di Roma. Non l'ho potuto visionare prima purtroppo. Il fallimento riguarda centinaia di box auto costruiti su concessione comunale e che si presuppone siano provvisti di agibilità. Visionato il box ho constatato che l'altezza dello stesso non rispetta assolutamente la normativa di riferimento che prevede un'altezza minima di m 2,00. Il box è bassissimo e solo in un piccolo punto è alto m. 2,00. Arriva ad una misura al di sotto del metro. La mia domanda è questa: può essere venduto un locale come box pur non avendo alcuna delle caratteristiche per essere definito tale? Inoltre anche dal punto di vista dell'aerazione non rispetta le norme di sicurezza. Essendo aggiudicataria ma non ancora effettiva proprietaria dell'immobile posso fare qualcosa per oppormi o comunque contestare l'asta? Grazie mille

inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2021

Per rispondere all’interrogativo formulato riteniamo che occorra partire dalla previsione dell’art. 2922 c.c., a mente del quale nella vendita esecutiva non trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta.

Questa norma, che per costante giurisprudenza si applica anche alle vendite fallimentari (crf., sul punto, cass. Ordinanza n. 14165 del 12/07/2016) riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", configurabile, invece, se il bene aggiudicato:

1. appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita;

2. oppure manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale;

3. oppure ancora quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso previsto e che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto.

Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si va affermando il principio per cui “La differenza strutturale tra la vendita forzata e quella negoziale è ostativa all'adozione, per la prima, di una nozione lata di "aliud pro alio", con la conseguenza che la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario” (Cass. Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1669. Si trattava del caso in cui una unità abitativa la cui inagibilità, dichiarata dal Comune per la presenza di elementi inquinanti, ed emersa solo a seguito di una integrazione della perizia di stima depositata dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ed era solo temporanea per la piena recuperabilità della salubrità dell'immobile).

Ciò detto:

ove dovesse risultare che oggettivamente si tratta di una ipotesi di aliud pro alio, nei termini che abbiamo esplicitato;

ove dall’elaborato peritale queste difformità non risultassero;

ed ove si possa fornire la prova della impossibilità di visionare l’immobile;

il suggerimento che le offriamo è quello di reclamare quanto prima il provvedimento di aggiudicazione avvalendosi di un difensore.

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