Beni mobili non presenti

  • 198 Viste
  • Ultimo messaggio 27 ottobre 2019
Yrol pubblicato 18 ottobre 2019

Salve, Abbiamo fatto la prima visita di immobile senza il curatore e abbiamo visto che c'erano dei pannelli fotovoltaici. Anche nella perizia c'è la foto dall'alto dove si vedono i pannelli e scritto "... titolo abilitativo per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico sul tetto di copertura del fabbricato " Nella seconda visita dell'immobile con il curatore non abbiamo più trovato i pannelli fotovoltaici e neanche più i contatori di essi, mi è stato detto che sono stati tolti per non rovinarsi, ma secondo la mia ignoranza sono stati realizzati appositamente x stare fuori...sta di fatto che in tutta la casa non si sono visti. La mia domanda è, possono toglierli e portarseli e io che vorrei comprare quest'immobile posso averli essendo scrittiin perizia e pure visti? Cordiali saluti

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 22 ottobre 2019

Rispondiamo all’interrogativo formulato partendo dalla permessa per cui a mente dell’art. 2922 c.c., a mente del quale "nella vendita esecutiva non trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta".

Inoltre, se nel momento in cui si formula l’offerta di acquisto si è esaminato il bene, lo si è constatato difforme rispetto a quanto descritto in perizia, e nonostante questo ci si è determinati nella formulazione dell’offerta di acquisto, non ci si può successivamente dolere della diversità tra quanto riscontrato in perizia e quanto esaminato, per un elementare principio di autoresposnabilità.

Altro è il discorso relativo alla possibilità di considerare l’impianto fotovoltaico come elemento da ricomprendersi nel compendio pignorato.

A questo proposito è utile partire dalla lettura dell’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.

La nozione di pertinenza si ricava dall’art. 817 c.c., ai sensi del quale costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra.

Affinché una cosa possa dirsi pertinenza di un bene principale occorrono due requisiti:

uno soggettivo, dato dall’appartenenza al medesimo soggetto della cosa principale e di quella accessoria, e dalla volontà di imporre il vincolo da parte del proprietario;

uno oggettivo, rappresentato dalla contiguità, anche solo di servizio, e non occasionale, della destinazione, tale per cui il bene accessorio deve arrecare una “utilità” al bene principale.

Quanto agli accessori va osservato come manchi nel codice una loro definizione, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) che e le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).

Cass. Pen. 19.6.2007, n. 23754 occupandosi del caso (simile al suo) in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, identificando, in particolare, negli accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.

Queste considerazioni ci inducono a ritenere che l’impianto fotovoltaico rientri nella nozione di accessori, e come tale costituisca parte integrante del compendio pignorato.

inexecutivis pubblicato 22 ottobre 2019

 Rispondiamo all’interrogativo formulato partendo dalla permessa per cui a mente dell’art. 2922 c.c., a mente del quale "nella vendita esecutiva non trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta".

Inoltre, se nel momento in cui si formula l’offerta di acquisto si è esaminato il bene, lo si è constatato difforme rispetto a quanto descritto in perizia, e nonostante questo ci si è determinati nella formulazione dell’offerta di acquisto, non ci si può successivamente dolere della diversità tra quanto riscontrato in perizia e quanto esaminato, per un elementare principio di autoresposnabilità.

Altro è il discorso relativo alla possibilità di considerare l’impianto fotovoltaico come elemento da ricomprendersi nel compendio pignorato.

A questo proposito è utile partire dalla lettura dell’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.

La nozione di pertinenza si ricava dall’art. 817 c.c., ai sensi del quale costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra.

Affinché una cosa possa dirsi pertinenza di un bene principale occorrono due requisiti:

uno soggettivo, dato dall’appartenenza al medesimo soggetto della cosa principale e di quella accessoria, e dalla volontà di imporre il vincolo da parte del proprietario;

uno oggettivo, rappresentato dalla contiguità, anche solo di servizio, e non occasionale, della destinazione, tale per cui il bene accessorio deve arrecare una “utilità” al bene principale.

Quanto agli accessori va osservato come manchi nel codice una loro definizione, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) che e le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).

Cass. Pen. 19.6.2007, n. 23754 occupandosi del caso (simile al suo) in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, identificando, in particolare, negli accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.

Queste considerazioni ci inducono a ritenere che l’impianto fotovoltaico rientri nella nozione di accessori, e come tale costituisca parte integrante del compendio pignorato.

Yrol pubblicato 22 ottobre 2019

Quindi come mi dovrei comportare?

inexecutivis pubblicato 27 ottobre 2019

A nostro avviso se intende formulare offerta di acquisto nonostante i pannelli fotovoltaici siano spariti non potrà successivamente pretenderli dalla procedura, poichè, come detto, in sede esecutiva non opera la garanzia per i vizi. Neanche potrà far valere una responsabilità del custode, poichè il vizio del bene era facilmente riconoscibile, addirittura riconosciuto, e se ciononostante si è deciso di formulare l'offerta non ci si potrà dolere di alcunchè.

Il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di chiedere formalmente (a mezzo pec o raccomandata) al custode che renda conto della difformità esistente.

Close