inexecutivis
pubblicato
06 maggio 2019
A nostro avviso non potranno essere concessi i benefici prima casa.
Invero, ai sensi dell'art. 1, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) le agevolazioni prima casa riguardano gli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto "case di abitazione", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. (la stessa previsione e contenuta, ai fini IVA, nella Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972).
Se dunque un immobile non può essere considerato tale, i benefici legati all'acquisto della prima casa non spettano.
Diverso sarebbe il caso in cui, al momento del trasferimento della proprietà, fosse già stata presentata una richiesta per ottenere un titolo edilizio in cui si prevedesse la trasformazione del bene in abitazione, nel qual caso, si potrebbe applicare la normativa (Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972) che estende l’agevolazione IVA legata all’acquisto della prima casa anche alle abitazioni non ultimate.
Pertanto il bene sarà assoggettato ad IVA (se ne ricorrono i presupposti) con aliquota del 22% calcolata sul prezzo di aggiudicazione (oltre a complessivi €. 600 per imposta di registro, ipotecaria e catastale), oppure all’imposta di registro, con aliquota del 9% (sempre sul prezzo di aggiudicazione), oltre ad complessivi €. 100 per imposta ipotecaria e catastale.