bene comune

  • 241 Viste
  • Ultimo messaggio 06 febbraio 2022
lauraca. pubblicato 28 gennaio 2022

In una procedura nella quale sono delegato alla vendita, il creditore procedente ha pignorato, tra gli altri, al catasto FABBRICATI i proporzionali diritti sulle particelle X, Y (BCNC). Preciso che se faccio una ispezione ipotecaria al catasto fabbricati delle particelle X e Y trovo la compravendita (con la quale l'esecutato ha acquistato), l'iscrizione dell'ipoteca ed il pignoramento. Il CTU nella identificazione catastale dei beni da porre in vendita mi identifica le suddette particelle al Catasto TERRENI  come segue: - part X censita al CT qualità Ente Urbano; - particella Y censita al CT Qualità Semin. Arbor, Dalle visure catastali risulta:  - part X censita al CT qualità Ente Urbano ed al CF quale BCNC senza intestatari. - part Y censita al Catasto Terreni Qualità Semin. Arbor., senza nessuna corrispondenza al Catasto Fabbricati,  ancora intestata alla società che ha venduto all'esecutato. Il pign. trascitto sulla particella Y al catasto fabbricati è valido anche se tale particella non ha nessuna corrispondenza al catasto fabbricati? Nell'avviso di vendita dovrò indicare l'identificazione delle particelle X e Y al catasto terreni, oppure al catasto fabbricati? Grazie per l'eventuale risposta.

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

Da quanto ci sembra di comprendere il probema si annida nella corretta indicazione della particella Y, che nell'atto di pignoramento è stata indicata al catasto terreni, mentre avrebbe dovuto essere indicata al catasto fabbricati. Detto questo, se l'errore non genera incertezza rispetto all'oggetto del pignoramento, nel senso che non vi sono margini per dubitare del fatto.

Infatti, la regolamentazione dell’erronea identificazione dell’immobile deve essere risolta sulla scorta del principio enunciato dall’art. 2665 c.c., ai sensi del quale l’omissione o l’inesattezza delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 (che individuano gli atti da presentare al conservatore per la trascrizione degli atti tra vivi o mortis causa) non nuoce alla validità della trascrizione, a meno che determini incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.

Il principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza, dove si è affermato che “a norma dell'art. 2665 cod. civ., non ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l'invalidità della trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell'atto; e l'accertamento dell'esistenza dello stato d'incertezza, soprattutto ove incentrato sulla ritenuta idoneità dell'univocità del riferimento ritraibile dal codice fiscale, costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione, se immune da vizi logici e giuridici e sorretto da congrua motivazione” (Cass. Sez. VI – III, 30 maggio 2018, n. 13543. Con riferimento alla inesatta indicazione della particella catastale nell’atto di pignoramento cfr Cass., sez. VI – III, 15 settembre 2020, n. 19123, e giurisprudenza ivi richiamata).

lauraca. pubblicato 02 febbraio 2022

Mi scusi, forse non sono stata chiara nella esposizione del quesito. Il pignoramento effettuato al N.C.E.U. ha per oggetto tra gli altri i proporzionali diritti sulla particella Y (bene comune non censibile). Facendo una visura sulla particella Y al Catasto Fabbricati non trovo nessuna corrispondenza. La particella Y catastalmente è identificata al Catasto Terreni, ha qualità Sem. Arbor. ed è intestata per il diritto di proprietà quota 1/1 al costruttore che ha venduto all'esecutato. Il mio problema è: se vendo la particella Y al Catatsto Fabbricati vendo una particella che non esiste. Se vendo la particella Y al Catasto Terreni vendo una particella non pignorata, ed inoltre come farei con le volture?

Grazie per l'eventuale risposta. 

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

Adesso la questione ci è più chiara.

Per rispondere partiamo dalla premessa per cui vi deve essere esatta corrispondenza tra quanto pignorato quanto posto in vendita e quanto trasferito. La conseguenza è che nel decreto di trasferimento si dovrebbe indicare la particella per come indicata nella nota di trascrizione dell'atto di pignoramento eventualmente eseguendo le rettifiche catastali corrispondenti. Se invece l'errore (perchè evidentemente di questo si tratta) dovesse aver riguardato la nota di trascrizione, si potrà intervenire su questa.

Close