La risposta alla domanda formulata deve partire dalla lettura dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. (introdotto dall'art. 2, comma 4 novies, lett. b), d.l. n. 14.3.2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla l. 14.5.2005, n. 80).
Con questa disposizione il legislatore ha espressamente riconosciuto la possibilità di una “chiusura anticipata del processo esecutivo”, prevedendo che quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo, così ponendo rimedio ad un atteggiamento assai rigoroso della Corte di Cassazione, secondo la quale il principio della tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo non consentiva l’adozione di provvedimenti di c.d. estinzione atipica della procedura fondato sulla improseguibilità per “stallo” della vendita forzata (Cass. civ., 19 dicembre 2006, n. 27148).
La norma è stata coniata allo scopo di evitare "che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati", aggiungendo che l’ordinanza di chiusura anticipata per infruttuosità sarà impugnabile nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi.
Ciò detto, riteniamo che in linea generale la vendita del bene ad un quarto del valore non viene ritenuta idonea a provocare l’estinzione della procedura per infruttuosità, anche se chiaramente occorre tenere conto del valore iniziale di vendita (1/4 di 100 mila euro è diverso da ¼ di 1° mila euro).
In ogni caso, ove il debitore non abbia tempestivamente contestato il fatto che la procedura doveva essere estinta, non ha strumenti di tutela ulteriori.