Banca che possiede il bene

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  • Ultimo messaggio 31 luglio 2018
entiri78 pubblicato 10 luglio 2018

Buongiorno Sono interessata ad un immobile e sto aspettando che torni all’asta ( ormai però aspetto da quasi un anno)

Nel frattempo mi sono informata sull’immobile e mi è stato riferito che, giustamente, è proprietà della banca, la mia domanda è:” come faccio a sapere il nome della banca? Su nessun documento inerente l’asta non c’è, a chi potrei chiedere?

Grazie Enza

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inexecutivis pubblicato 14 luglio 2018

Il tenore della domanda non ci è ben chiaro. Se si intende conoscere il nome del proprietario del bene è sufficinete eseguire una visura ipotecaria presso l'agenzia del territorio.

Ricordiamo, inoltre, che a mente dell'art. 570 cpc, l'avviso di vendita non deve contenere le generalità del debitore ma l'avvertimento che comnque maggiori informazioni, relative anche alle generalità del debitore, possono però essere fornite dal cancelliere (o dal professionista delegato) agli interessati.

entiri78 pubblicato 18 luglio 2018

Buongiorno

Sicuramente non mi sono espressa con termini giurudici adatti, la mia domanda è come faccio a sapere il nome del creditore procedente? Non voglio assolutamente sapere il nome del debitore (proprietario) ma soltanto del creditore.

Grazie

inexecutivis pubblicato 21 luglio 2018

La precisazione ci consente maggiore chiarezza.

Il nome dalla banca procedente può essere acquisito attraverso due strade.

La prima è quella di esaminare, attraverso una semplice visura presso la conservatoria dei registri immobiliari (oggi agenzia del territorio) la nota di trascrizione del pignoramento.

In particolare, la sezione "C" della nota contiene l'indicazione dei "soggetti" ossia l'indicazione di colui a favore del quale, e contro il quale il pignoramento è stato eseguito.

il soggetto "a favore" è il creditore procedente.

Altra strada è quella di richiedere l'informazione in cancelleria o al professionista delegato.

Infatti, a mente dell'art. 570 c.p.c. le informazioni relative alla procedura non contenute nell'avviso di vendita possono essere richiesta al cancelliere, che in caso di delega delle operazioni di vendita ad un professionista delegato è sostituito da quest'ultimo a mente dell'art. 591 bis c.p.c.

entiri78 pubblicato 21 luglio 2018

Grazie per la sempre solerzia e chiarezza nelle risposte

inexecutivis pubblicato 24 luglio 2018

grazie a lei

entiri78 pubblicato 25 luglio 2018

Buonasera chiedo ancora sull’argomento, posso una volta conosciuta la banca chiedere in filiale di poter acquistare il bene? E se si a chi devo rivolgermi? Vorrei sapere se la cosa è fattibile! Grazie

Grazie

inexecutivis pubblicato 30 luglio 2018

 A nostro avviso la risposta alla domanda formulata deve essere negativa.

Invero, nel momento in cui si apre il procedimento di vendita deve essere garantita, attraverso la presentazione delle offerte, la più ampia partecipazione degli interessati attraverso procedure competitive che consentano il conseguimento del massimo realizzo.

È evidente che accettare una offerta al di fuori dei tempi e dei modi di partecipazione alla vendita scanditi dagli artt. 571 e seguenti c.p.c. altererebbe questo meccanismo.

Peraltro, si tratterebbe di una compravendita che non impedirebbe affatto il prosieguo della procedura, e quindi l'atto di acquisto sarebbe del tutto inefficace nei confronti di un eventuale aggiudicatario.

Tuttavia esiste una modalità per poter acquistare comunque.

A questo fine occorre contattare il creditore procedente (ed evenutalmente quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo) e prospettare loro l'interesse ad acquistare.

In questo modo detti creditori potrebbero rinunciare alla porcedura (così) consentendo l'acquisto, ed ottenendo in cambio il prezzo di vendita (in tutto o in parte, a seconda dei casi).

Normalmente per conseguire questo risultato il notaio incaricato di procedere alla stipula dell'atto si reca in tribunale insieme alle parti il giorno in cui deve essere dichiarata estinta la procedura, ed in quella stessa sede: il giudice estingue la procedura, il notaio stipula e l'acquirente versa il prezzo ai creditori (a volte gli assegni circolari vengono preventivamente consegnati al notaio che provvede a girarli ai creditori medesimi dopo aver raccolto le firme).

entiri78 pubblicato 31 luglio 2018

Perfetto ancora grazie

inexecutivis pubblicato 31 luglio 2018

grazie a lei

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