Avviso di vendita, saldo del prezzo e spese di trasferimento 15%

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  • Ultimo messaggio 19 maggio 2019
fabrizio123 pubblicato 16 maggio 2019

Salve, leggendo l'avviso di vendita per questa esecuzione immobiliare ci sono 2 punti che non mi sono chiari.
E cioe' il punto in cui dopo l'aggiudicazione il saldo del prezzo deve essere eseguito direttamente alla banca e non al tribunale, nella fattispecie sottolineata in rosso, "la parte del prezzo corrispondete al credito della stessa" cosa significa? Se il prezzo di aggiudicazione e' di 100.000 euro e il debito verso la banca e' di 1 milione di euro per esempio, io devo pagare 1 milione ? Cioe' il debito e' di gran lunga superiore al prezzo di aggiudicazione.

Ulteriore punto, il 15% di spese di trasferimento e vendita mi sembra al quanto esagerato in base all'esempio sarebbero 15.000 euro ? Non e' troppo? 

Grazie mille per l'aiuto e scusate per l'ignoranza in materia.

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fabrizio123 pubblicato 16 maggio 2019

In allegato estratto dell'avviso di vendita

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inexecutivis pubblicato 19 maggio 2019

L’art. 41 comma quarto del d.lgs. n. 385/1993 prevede che “Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.

La norma, così com’è scritta, non è praticamente attuabile, poiché l’aggiudicatario non conosce l’importo del credito del creditore fondiario.

Proprio per questo alcuni tribunali fanno versare all’aggiudicatario il saldo prezzo comunque sul conto della procedura, dopo di che il professionista delegato provvederà al versamento in favore del creditore fondiario quanto dovuto. La soluzione, sebbene non del tutto conforme alla lettera della legge, sembra assolutamente praticabile.

Altri tribunali invece individuano un doppio termine: uno al creditore fondiario al fine determinare, successivamente all’aggiudicazione, il suo credito; ed uno, all’aggiudicatario, per il versamento della somma.

È evidente che il versamento non potrà mai eccedere il prezzo di aggiudicazione.

Quanto alla determinazione forfettaria delle spese di trasferimento, la previsione dell’avviso di vendita è frequentissima (costituisce sostanzialmente la regola) e deriva dal fatto che non è possibile determinare ex ante le imposte che gravano sull’immobile (che derivano dal prezzo di aggiudicazione ma anche dalle condizioni soggettive dell’acquirente).

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