inexecutivis
pubblicato
19 maggio 2019
L’art. 41 comma quarto del d.lgs. n. 385/1993 prevede che “Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.
La norma, così com’è scritta, non è praticamente attuabile, poiché l’aggiudicatario non conosce l’importo del credito del creditore fondiario.
Proprio per questo alcuni tribunali fanno versare all’aggiudicatario il saldo prezzo comunque sul conto della procedura, dopo di che il professionista delegato provvederà al versamento in favore del creditore fondiario quanto dovuto. La soluzione, sebbene non del tutto conforme alla lettera della legge, sembra assolutamente praticabile.
Altri tribunali invece individuano un doppio termine: uno al creditore fondiario al fine determinare, successivamente all’aggiudicazione, il suo credito; ed uno, all’aggiudicatario, per il versamento della somma.
È evidente che il versamento non potrà mai eccedere il prezzo di aggiudicazione.
Quanto alla determinazione forfettaria delle spese di trasferimento, la previsione dell’avviso di vendita è frequentissima (costituisce sostanzialmente la regola) e deriva dal fatto che non è possibile determinare ex ante le imposte che gravano sull’immobile (che derivano dal prezzo di aggiudicazione ma anche dalle condizioni soggettive dell’acquirente).