Avviso di Vendita esecuzioni Immobiliari

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  • Ultimo messaggio 05 settembre 2018
gianmarco pubblicato 24 agosto 2018

Buona sera Signori.

Non essendo assolutamente esperto potreste per favore spiegarmi in parole povere il significato della pag 9 e 10

di tale avviso di vendita ? dove trovo scritto che il bene ha un mutuo fondiario?

Saluti G.....

Come previsto dall’art. 585 c. 3 c.p.c., l’aggiudicatario ha la possibilità di far ricorso, per il pagamento del saldo prezzo, ad un contratto di finanziamento con ipoteca di primo grado sull’immobile di cui si è reso aggiudicatario. In tal caso, il versamento del saldo prezzo sarà effettuato direttamente dall’Istituto di Credito mutuante mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Procedura Esecutiva Immobiliare R.E. 363/10 del Tribunale di ”; in caso di revoca dell’aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite all’Istituto di Credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura

Si rende noto che, in ossequio al provvedimento del Sig. Presidente della Sezione Civile del Tribunale di ....., Dott......   del 06 Ottobre 2016, emesso con l’adesione del Sig. Presidente del Tribunale di , Dott...... , l’emissione del decreto di trasferimento dell’immobile a favore dell’aggiudicatario avverrà successivamente alla stipula ed alla erogazione del finanziamento ipotecario, giusta il combinato disposto degli artt. 585 c. 3 cpc e 2822 c.c..

Ove il creditore procedente o un creditore intervenuto abbiano azionato un contratto di mutuo fondiario, l’aggiudicatario, ai sensi dell’art.41 comma 5 del D. Lgs. 1/9/93 n.385, ha facoltà di subentrare nel contratto di mutuo purché entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; eventuali disguidi od omissioni nell’indicazione del calcolo da parte dell’istituto di credito o contestazioni del medesimo da parte dell’aggiudicatario non potranno essere addotte come giusta causa per il mancato versamento del prezzo e l’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento nel termine indicato nell’offerta oppure nel termine di 120 giorni all’esito della gara.

Ove l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà anzidetta dovrà, ai sensi dell’art. 41 comma quarto, del D. Lgs. 1/9/93 n.385, corrispondere direttamente al creditore fondiario (sul conto di cui il creditore fondiario avrà fornito le coordinate bancarie al delegato prima della vendita) entro il

termine di deposito del saldo prezzo, l’80% del saldo del prezzo di aggiudicazione fino alla concorrenza del credito del predetto iimporto che sarà quantificato dal professionista delegato (in ossequio alla ordinanza di vendita), versando il restante 20% (oltre all’importo per gli oneri fiscali e la quota di compenso del delegato ex art.2, settimo comma, DM 227/2015) sul conto corrente bancario intestato alla Procedurastituto (per capitale, accessori e spese) ovvero il diverso

 

Del versamento effettuato direttamente in favore del creditore fondiario l’aggiudicatario dovrà fornire attestazione al professionista delegato.

 

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inexecutivis pubblicato 27 agosto 2018

Cerchiamo di rispondere con ordine.

La prima possibilità riconosciuta dall'avviso di vendita (in ossequio all'art. 585 c.p.c.) consiste nel fatto che l'aggiudicatario per versare il saldo prezzo può stipulare con una banca un contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile aggiudicato. In questo caso la somma mutuata, pari al prezzo di aggiudicazione, viene versata direttamente dalla banca in favore della procedura esecutiva.

 

Altra possibilità è prevista dall'art. 41, comma quinto del Testo Unico Bancario (TUB), che consente all’aggiudicatario (quando ad agire è un istituto di credito per mancato rimborso delle rate di un mutuo) di subentrare nel contratto di mutuo stipulato dal debitore previo pagamento, nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione, delle rate scadute, degli accessori e delle spese.

Se l’aggiudicatario intende avvalersi di questa facoltà dovrà:

in primo luogo procurarsi copia del contratto di mutuo (che è possibile estrapolare dal fascicolo dell’esecuzione, nel quale il titolo esecutivo deve essere obbligatoriamente contenuto ai sensi dell’art. 557 c.p.c.);

in secondo luogo chiedere al professionista di conoscere l’importo delle rate scadute, agli accessori ed alle spese; in questo caso, il professionista si attiverà presso la banca per ottenere i conteggi.

Infine, se l'aggiudicatario non intende versare il saldo stipulando un mutuo ipotecario o subentrando nel mutuo già stipulato dal debitore, dovrà versare l'80% del saldo prezzo direttamente su un conto corrente intestato alla banca, pagando alla procedura il rimanente 20.

gianmarco pubblicato 27 agosto 2018

Grazie della sua risposta ma sinceramente non ho capito.

se la casa all asta asincrona  per esempio  viene aggiudiacata per esempio a 50 mila € non capisco su quale mutuo io debba subentrare? e dove potrebbe essere la convenienza o magari la sconvenienza?

Saluti

Gianmarco

inexecutivis pubblicato 30 agosto 2018

il mutuo nel quale potrebbe subentrare è quello che ha stipulato il debitore che subisce l'esecuzione e che non ha onorato, per cui la banca agisce per il recupero della somma mutuata, al netto delle rate che il mutuatario ha versato.

La convenienza va valutata caso per caso.

Così, ad esempio, se l’importo delle rate scadute, degli accessori e delle spese è superiore al prezzo di aggiudicazione, l’istituto non sarà sostanzialmente applicabile.

Allo stesso modo, se il valore del capitale residuo da restituire è maggiore della differenza tra prezzo di aggiudicazione rate scadute, esso non sarà conveniente poiché l’aggiudicatario sarebbe chiamato a restituire, in linea capitale, una somma (cui andranno aggiunti gli interessi previsti nel contratto di mutuo) maggiore del prezzo di aggiudicazione. In definitiva, esso mediamente conviene solo quando il prezzo di aggiudicazione è superiore all’importo del capitale residuo più le spese di procedura. In questo caso, subentrando nel contratto di mutuo, una parte del prezzo di aggiudicazione potrà essere versata (mediante subentro nel contratto) alle condizioni stabilite nel mutuo stipulato dal debitore.

gianmarco pubblicato 31 agosto 2018

Grazie per il suo aiuto.

inexecutivis pubblicato 05 settembre 2018

grazie a lei

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