autocertificazione stato civile

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  • Ultimo messaggio 07 settembre 2020
pianista89 pubblicato 04 settembre 2020

Salve, 

l'avviso di vendita prevede che sia allegato all'offerta di vendita l'estratto del certificato di matrimonio o il certificato di stato civile libero. Viste le difficoltà ad ottenere appuntamenti in Comune in questo periodo di covid-19, mi chiedose è lecito presentare un'autodichiarazione in sostituzione del certificato di stato civile libero, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Da quanto ne so, i pubblici uffici debbono sempre accettare le autodichiarazioni.
Ho un altro dubbio: essendo convivente di fatto (convivenza registrata al Comune) e non sposato, il mio stato civile rimane comunque "libero"?

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pianista89 pubblicato 04 settembre 2020

A integrazione di quanto sopra, specifico che nell'avviso sono richiesti gli allegati (carta di di identità, codice fiscale, certificato di stato civile, contabile bonifico) solo nel caso di offerta analogica, mentre per l'offerta telematica non sono richiesti espressamente allegati. Sottoscrivendo l'offerta digitalmente ho omesso di allegare il certificato di stato civile e il contabile del bonifcio (ripeto che non sono espressamente richiesti nel caso di offerta digitale). Ritenete che ciò possa essere motivo di esclusione e che sia più prudente ripresentare una nuova offerta?

Grazie in anticipo

inexecutivis pubblicato 07 settembre 2020

Rispondiamo alla domanda formulata premettendo che in sede giurisdizionale non sono ammesse le autocertificazioni, che dunque non hanno alcun valore. Esse infatti, possono essere presentate davanti alla pubblica amministrazione, e tale non è, se non in senso lato, l’autorità giudiziaria (ragionando diversamente chiunque, in giudizio, potrebbe autocertificare un fatto che in vece il giudice ha il potere/dovere di accertare).

Detto questo, a nostro avviso non vi sono i presupposti per dichiarare inammissibile l’offerta.

In primo luogo osserviamo che nessuno dei requisiti indicati, infatti, è previsto dalla legge, e segnatamente dall’art. 571 c.p.c., a pena di inefficacia dell’offerta.

Questo vale sia per il certificato di stato libero, che per la distinta del bonifico.

Invero, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. i) ed l) del d.m. 32/2015, l’offerta di acquisto telematica deve contenere, tra l’altro, i seguenti elementi: l'importo versato a titolo di cauzione; la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione.

L’esame dell’offerta, dunque, consente di avere tutti i dati relativi alla cauzione versata.

Se a questi dati si aggiungono quelli risultanti dal conto corrente sul quale la cauzione doveva essere versata, il cerchio si chiude perché è possibile verificare il tempo e l’imposto della cauzione.

A proposito di questo controllo l’art. 17, 2° comma, immaginando un conto al quale ha la possibilità di accedere il Gestore della vendita prevede che questi, (evidentemente dopo aver ricevuto l’offerta di acquisto decriptata da parte del Ministero, e quindi non prima di 180 e non oltre 120 minuti antecedenti l’orario fissato per l’inizio delle operazioni di vendita), verifica l’effettivo versamento della cauzione (accertando che al CRO indicato nell’offerta corrisponda ad un bonifico effettivamente pervenuto sul conto), comunicando il relativo esito al delegato. È vero quanto detto da alcuni, e cioè che in questo modo si delegherebbe ad un soggetto diverso dal giudice o dal delegato il compito di controllare questo versamento (tanto è vero che in dottrina è stato autorevolmente sostenuto che quel controllo si aggiunge a quello del delegato, ma non si sostituisce ad esso), ma è altrettanto vero che si tratta di una scelta espressamente contemplata dal d.m., e comunque, per superare questo ostacolo non sarebbe sufficiente la copia della contabile (che potrebbe non corrispondere al vero) occorrendo che il delegato abbia materiale accesso al conto.

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