Rispondiamo alla domanda formulata premettendo che in sede giurisdizionale non sono ammesse le autocertificazioni, che dunque non hanno alcun valore. Esse infatti, possono essere presentate davanti alla pubblica amministrazione, e tale non è, se non in senso lato, l’autorità giudiziaria (ragionando diversamente chiunque, in giudizio, potrebbe autocertificare un fatto che in vece il giudice ha il potere/dovere di accertare).
Detto questo, a nostro avviso non vi sono i presupposti per dichiarare inammissibile l’offerta.
In primo luogo osserviamo che nessuno dei requisiti indicati, infatti, è previsto dalla legge, e segnatamente dall’art. 571 c.p.c., a pena di inefficacia dell’offerta.
Questo vale sia per il certificato di stato libero, che per la distinta del bonifico.
Invero, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. i) ed l) del d.m. 32/2015, l’offerta di acquisto telematica deve contenere, tra l’altro, i seguenti elementi: l'importo versato a titolo di cauzione; la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione.
L’esame dell’offerta, dunque, consente di avere tutti i dati relativi alla cauzione versata.
Se a questi dati si aggiungono quelli risultanti dal conto corrente sul quale la cauzione doveva essere versata, il cerchio si chiude perché è possibile verificare il tempo e l’imposto della cauzione.
A proposito di questo controllo l’art. 17, 2° comma, immaginando un conto al quale ha la possibilità di accedere il Gestore della vendita prevede che questi, (evidentemente dopo aver ricevuto l’offerta di acquisto decriptata da parte del Ministero, e quindi non prima di 180 e non oltre 120 minuti antecedenti l’orario fissato per l’inizio delle operazioni di vendita), verifica l’effettivo versamento della cauzione (accertando che al CRO indicato nell’offerta corrisponda ad un bonifico effettivamente pervenuto sul conto), comunicando il relativo esito al delegato. È vero quanto detto da alcuni, e cioè che in questo modo si delegherebbe ad un soggetto diverso dal giudice o dal delegato il compito di controllare questo versamento (tanto è vero che in dottrina è stato autorevolmente sostenuto che quel controllo si aggiunge a quello del delegato, ma non si sostituisce ad esso), ma è altrettanto vero che si tratta di una scelta espressamente contemplata dal d.m., e comunque, per superare questo ostacolo non sarebbe sufficiente la copia della contabile (che potrebbe non corrispondere al vero) occorrendo che il delegato abbia materiale accesso al conto.