ASTE TELEMATICHE IN TGEMPO DI CORONAVIRUS

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  • Ultimo messaggio 25 aprile 2020
carmeluzzo pubblicato 22 aprile 2020

 

Buongiorno,Ho deciso di partecipare con il mio compagno ad un'asta telematica pubblica immobiliare, che si svolgerà il 4 giugno 2020.

Parlando con il delegato alla vendita, mi è stato detto visto che se  partecipiamo in due, dobbiamo  acquistare due firme digitali, cosa che abbiamo fatto.

Oggi facendo delle prove ho chesto aiuto al numero verde delle vendite telematiche, e parlando è uscito anche il discorso che partecipiamo in due, a suo dire il delegato ha sbagliato, perchè non si può firmare in due in modo digitale, ma bisogna procurarsi una procura e adesso in tempi di Coronavirus è decisamente complicato.

Il delegato che ho poi richiamato, mi ha ripetuto che si può firmare in due in modo digitale, perchè è stato fatto la settimana scorsa.

A questo punto ho proprio bisogno di un terzo e Vostro parere

P:S:

Ma se io scarico 2 volte il file HML per firmarlo in modo digitale e poi lo invio con la e mail (PEC) tutti e due i file, li abbiamo firmati tutti e due, giusto .magari c'è anche un altro modo.

 

Ringrazio anticipatamente per la vostra risposta

 

inexecutivis pubblicato 25 aprile 2020

Il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Un modo di presentazione dell’offerta congiunta, alternativo a quello appena descritto, potrebbe essere quello per cui i diversi offerenti sottoscrivono, ciascuno con il proprio dispositivo, il file contenente l’offerta.

A nostro avviso una offerta così presentata deve considerarsi valida ed efficace, ma presenta un problema.

Infatti, si corre il rischio che il Portale scarti automaticamente l’offerta poiché il file verrebbe ad avere una estensione diversa da quella (zip.p7m) prevista dalle specifiche tecniche emanate dal DGSIA (tuttavia, l’esclusione dell’offerta per la diversa estensione del file rispetto alle previsioni delle specifiche tecniche compiuta dal Portale è stata ritenuta illegittima da Trib. Larino, 8 marzo 2019, pubblicata su www.inexecutivis.it.)

A questo punto il mancato rispetto di questa disciplina potrebbe condurre a due conseguenze.

O l’unico offerente firmatario verrà considerato acquirente dell’intero, oppure (soluzione a nostro avviso più corretta) avendo l’offerente firmatario dichiarato di voler acquistare una porzione del lotto (cioè il 50%) e non il lotto intero, la sua offerta sarà dichiarata inefficace.

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