asta x bene frazionato senza autorizzazioni amministrative

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  • Ultimo messaggio 18 agosto 2021
binto pubblicato 09 agosto 2021

Salve, un asta ha 4 lotti per 4 appartamenti di 40mq in un corpo di fabbrica ma leggo che le concessioni edilizie furono solo per 2 appartamenti di 80 mq (e questi ultimi era regolari) che sono stati pignorati. Il perito ha trovato sul luogo appunto 4 appartamenti e non 2, praticamente l'esecutato aveva frazionato senza autorizzazioni amministrative i 2 appartamenti. Il tribunale ha messo all'asta in singoli lotti i 4 mini appartamenti, io sarei interessato a prenderne uno, ma leggo che i pignoramenti si riferiscono ai 2 iniziali!.. se mi dovessi aggiudicare uno dei mini appartamenti, la cancellazione dei gravami ci sarebbero lo stesso? o resterebbe un ipoteca/pignoramento aperto dato che quello preso sarebbe la metà di quello pignorato (che oggi non esiste più essendo stato frazionato) oppure il fatto che si sono creati 4 lotti, risolve il problema?. La perizia non dice nulla a riguardo, invece sottolinea che a livello edilizio i miniappartamenti sono totalmente sanabili, ma con il procedimento esecutivo si sarebbe apposto?  Grazie.

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inexecutivis pubblicato 13 agosto 2021

Non vediamo difficoltà nella cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

Partiamo infatti dal presupposto che v'è coincidenza tra quanto pignorato e quanto posto in vendita, e che la differenza attiene alla diversa strutturazione fisica di quanto pignorato, per effetto dei frazionamenti eseguiti.

posto quanto sopra, non v'è quindi alcun ostacolo alla cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti gravanti su ciascuno dei 4 lotti (correttamente) formati.

Per cmprenderlo è necessario partire dalla lettura dell’art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.

Da questa previsione si ricava agevolmente che il decreto di trasferimento deve contenere l’ordine, impartito al Direttore dell’ufficio del Territorio, di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, vale a dire:

-          le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-          le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-          le trascrizioni di sequestri conservativi disposte ex art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento.

Dunque, trasferita la proprietà, il bene dovrà essere "purgato" dalle formalità pregiudizievoli che lo colpiscono.

binto pubblicato 13 agosto 2021

Grazie, mi avete liberato da un pensiero zanzara che mi girava in testa, ora è chiaro.

Saluti. 

inexecutivis pubblicato 18 agosto 2021

grazie a lei!

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