Asta Telematica, acquisito congiunto da privato

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  • Ultimo messaggio 23 luglio 2019
rulloc2001 pubblicato 19 luglio 2019

Buongiorno, ho bisogno del Vostro aiuto. Vorrei partecipare ad un’asta telematica con un mio amico, siamo persone fisiche e non vogliamo intermediari. Nelle istruzioni si parla di procura, cioè se io faccio l’offerta Avrei bisogno della procura del mio amico? Questa deve essere autenticata? Serve un notaio? Non basta una semplice autodichiarazione dal momento che sul sito telematico devo comunque mettere tutti i dati di entrambi i soggetti? Ho sentito troppi pareri discordanti in giro da parte di professionisti inesperti...grazie a chi vorrà rispondere.

inexecutivis pubblicato 23 luglio 2019

La risposta all'interrogativo formulato si ricava dal combinato disposto di una serie di indici normativi.

Il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Un modo di presentazione dell’offerta congiunta, alternativo a quello appena descritto, potrebbe essere quello per cui i diversi offerenti sottoscrivono, ciascuno con il proprio dispositivo, il file contenente l’offerta.

Il rischio è però quello per cui in questo caso il Portale scarti automaticamente l’offerta poiché il file verrebbe ad avere una estensione diversa da quella (zip.p7m) prevista dalle specifiche tecniche emanate dal DGSIA (tuttavia, l’esclusione dell’offerta per la diversa estensione del file rispetto alle previsioni delle specifiche tecniche compiuta dal Portale è stata ritenuta illegittima da Trib. Larino, 8 marzo 2019, pubblicata su www.inexecutivis.it.)

A questo punto il mancato rispetto di questa disciplina potrebbe condurre a due conseguenze.

O l’unico offerente firmatario verrà considerato acquirente dell’intero, oppure (soluzione a nostro avviso più corretta) avendo l’offerente firmatario dichiarato di voler acquistare una porzione del lotto (cioè il 50%) e non il lotto intero, la sua offerta sarà dichiarata inefficace.

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