La risposta al quesito formulato richiede lo svolgimento di talune premesse.
Ai sensi dell’art. 560 al custode è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non previa autorizzazione giudice dell'esecuzione.
La stipula di locazioni aventi ad oggetto beni pignorati, dunque, non è impedita ex se, ma richiede che essa sia autorizzata dal giudice, il quale è chiamato ad un vaglio di compatibilità della locazione con gli interessi della procedura, anche in relazione alla più celere collocazione del bene sul mercato, noto essendo che un bene occupato disincentiva i potenziali acquirenti.
In ogni, caso, anche ove laddove detta autorizzazione fosse intervenuta, il contratto di locazione stipulato non potrebbe durare oltre la data di adozione del decreto di trasferimento. Ciò in quanto i poteri di amministrazione e gestione del bene staggito conferiti al custode dall’art. 560 c.p.c. non possono travalicare i limiti temporali della procedura esecutiva.
Le considerazioni appena svolte si rinvengono nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, laddove è stato affermato che i contratti di locazione aventi ad oggetto l’immobile pignorato stipulato dal custode su autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, non possono spiegare i loro effetti oltre la durata della procedura (Cass. S.U., 20.1.1994, n. 459; Cass. sez. III, 28.9.2010, n. 20341).
Fatta questa premessa, sul piano teorico la richiesta è fattibile, ma occorrerà offrire un canone che renda conveniente (tenuto conto di tutti gli elementi che abbiamo rappresentato) la stipula della locazione richiesta.