Asta senza ribasso

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  • Ultimo messaggio 20 marzo 2021
albels92 pubblicato 11 febbraio 2021

Salve, sto recentemente seguendo un'asta che da ben quasi 4 anni e 7 tentativi va deserta. Il fatto curioso è che il prezzo non è mai stato ribassato nemmeno una volta e il prezzo d'asta è identico al prezzo di perizia. Altra curiosità è che nell'avviso di vendita dell'ultima asta c'era espressamente scritto che se non fosse stata aggiudicata il prezzo sarebbe stato ribassato in quella successiva. È stata recentemente fissata la nuova data e il prezzo è ancora quello di 4 anni fa. La domanda è: è tutto legale? Com'è possibile che il prezzo non scenda? Io sarei interessato a partecipare ma non vorrei finire negli interessi di qualcuno..

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robertomartignone pubblicato 12 febbraio 2021

Si informi presso il delegato 

inexecutivis pubblicato 13 febbraio 2021

Le suggeriamo, come prima cosa, di leggere l'ordinanza di vendita per verificare cosa abbia pevisto in proposito il giudice dell'esecuzione.

La cosa in effetti ci sembra singolare, sbbene sul piano normativo il ribasso sia solo facoltativo, come previsto dal secondo comma dell'art. 591 c.p.c.

saba.favero pubblicato 18 marzo 2021

Buongiorno,

mio padre è proprietario di un capannone che è andato all'asta in ottobre. Mio fratello aveva partecipato all'asta e si era aggiudicato il fabbricato. ma purtroppo non è riuscito a pagare entro i 4 mesi.

Il giudice ora sta programmando un'altra asta per settembre... noi vorremmo nuovamente concorrere .. allo stesso prezzo di quello già aggiudicato.

una persona ci ha consigliato di chiedere al giudice un offerta cauzionata specificando che siamo ancora interessati all'acquisto e di chiedere anche la possibilità di occupare tale immobile (visto che è sempre stato occupato da noi per un attività familiare) con un indennità mensile di euro tot...

avreste per caso un modulo o qualcosa tipo un fax simile ?

vi ringrazio

saluti

inexecutivis pubblicato 20 marzo 2021

La risposta al quesito formulato richiede lo svolgimento di talune premesse.

Ai sensi dell’art. 560 al custode è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non previa autorizzazione giudice dell'esecuzione.

 

La stipula di locazioni aventi ad oggetto beni pignorati, dunque, non è impedita ex se, ma richiede che essa sia autorizzata dal giudice, il quale è chiamato ad un vaglio di compatibilità della locazione con gli interessi della procedura, anche in relazione alla più celere collocazione del bene sul mercato, noto essendo che un bene occupato disincentiva i potenziali acquirenti.

In ogni, caso, anche ove laddove detta autorizzazione fosse intervenuta, il contratto di locazione stipulato non potrebbe durare oltre la data di adozione del decreto di trasferimento. Ciò in quanto i poteri di amministrazione e gestione del bene staggito conferiti al custode dall’art. 560 c.p.c. non possono travalicare i limiti temporali della procedura esecutiva.

Le considerazioni appena svolte si rinvengono nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, laddove è stato affermato che i contratti di locazione aventi ad oggetto l’immobile pignorato stipulato dal custode su autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, non possono spiegare i loro effetti oltre la durata della procedura (Cass. S.U., 20.1.1994, n. 459; Cass. sez. III, 28.9.2010, n. 20341).

Fatta questa premessa, sul piano teorico la richiesta è fattibile, ma occorrerà offrire un canone che renda conveniente (tenuto conto di tutti gli elementi che abbiamo rappresentato) la stipula della locazione richiesta.

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