inexecutivis
pubblicato
27 dicembre 2018
A nostro avviso in sede di apertura delle buste il professionista delegato, in presenza di offerte di uguale importo, deve indicare, prima di aprire la gara tra gli offerenti ai sensi dell'art. 573 cpc, quale sia l'offerta migliore (cioè, in questa ipotesi, l'offerta presentata per prima). Questo, proprio al fine di consentire ad entrambi gli offerenti di decidere se rilanciare o meno, poiché viceversa entrambi sarebbero costretti a farlo, ed uno dei due lo farebbe ingiustamente, poichè già aggiudicatario. Del resto, l'art. 573 prevede che la gara debba svolgersi sull'offerta più alta, il che vuol dire che gli offerenti devono sapere, al momento di apertura delle buste, che è l'aggiudicatario; da questo, allora, ricaviamo il convincimento per cui con l'apertura delle buste le offerte cessano di essere segrete.
Peraltro, proprio in tema di vendita telematica, dal combinato disposto degli artt. 20, 14 comma 2, e 12 del dm 26 febbraio 2015, n. 32, si ricava la regola per cui tutti gli offerenti conoscono a priori la data di presentazione delle offerte dei loro concorrenti, trattandosi di un dato che il gestore della vendita telematica deve mettere a loro disposizione.