Asta senza incanto e senza gara

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paola.14 pubblicato 07 giugno 2018

Buongiorno,

qualche giorno fa ho partecipato ad un'asta per un immobile in vendita in seguito ad una liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa.

L'asta era senza incanto e dopo l'apertura delle buste, l'immobile è stato aggiudicato all'offerta più alta senza procedere a gara.

E' corretto? Non doveva essere comunque fatta la gara a partire dall'offerta più alta?

E' vero che sul regolamento di vendita c'era scritto "Nel caso in cui sia impossibile aggiudicare i singoli lotti per la presenza di più offerte di pari importo, il notaio disporrà, ai sensi dell'art.573 c.c. la contestuale gara tra gli offerenti mediante offerte al rialzo di importo non inferiore al 5%", però lo stesso art. 573 che viene citato non dice che "Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta"?

Grazie

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inexecutivis pubblicato 08 giugno 2018

Per rispondere alla domanda occorre formulare una premessa di carattere normativo.

Nella liquidazione coatta amministrativa la liquidazione dell’attivo è disciplinata dall’art. 210 della legge fallimentare. Ad essa è preposto il commissario liquidatore che, salve le autorizzazioni dell’autorità di vigilanza ed i pareri del comitato di sorveglianza per la vendita in blocco di beni immobili, agisce nella più assoluta libertà delle forme, potendo vendere anche a trattativa privata.

Questa autonomia del commissario liquidatore ha fatto ritenere in dottrina che non si applichi alla liquidazione coatta amministrativa l’art. 104 ter l.fall., che prevede l’obbligo per il curatore di redigere il programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori, anche se a nostro avviso il programma di liquidazione va comunque redatto, poiché esso non è distonico rispetto alla libertà di manovra di cui il commissario gode, e comunque assolve ad una funzione di trasparenza e controllo dalla quale neppure il liquidatore, in quanto pubblico ufficiale, può esimersi.

Generalmente, non si esclude l’applicabilità dell’art. 107 l.fall., anche se la sua osservanza non è obbligatoria.

Queste precisazioni costituiscono il presupposto sulla scorta del quale è possibile rispondere alla domanda. Non essendo obbligato al rispetto della previsione di cui all’art. 107 l.fall., il liquidatore non è obbligato a vendere secondo le disposizioni del codice di procedura civile, e dunque non è vincolato a rispettare la disciplina di cui all’art 573 c.p.c.

Tuttavia, proprio nell’esercizio di questa autonomia, il commissario liquidatore potrebbe aver deciso di procedere secondo le disposizioni del codice di rito, ed in questo caso la riduzione del prezzo base diventerebbe obbligatoria.

Dunque, in definitiva, occorre esaminare il fascicolo della procedura per verificare quale tipo di procedimento di vendita il commissario abbia inteso seguire.

vincdec10 pubblicato 02 ottobre 2021

Buongiorno Tale procedura di asta senza gara è possibile nel caso di ordinaria esecuzione immobiliare con asta senza incanto? Nel momento in cui viene fatta un offerta pari al prezzo base, si può procedere direttamente a trattativa privata?

inexecutivis pubblicato 08 ottobre 2021

No, in nessun caso.

vincdec10 pubblicato 07 dicembre 2021

In caso di aggiudicazione provvisoria è possibile successivamente presentare da parte di un terzo acquirente un'offerta superiore entro 1/5 con cauzione pari al doppio di quella offerta dall'aggiudicatario,trascorsi 10 giorni dall'incanto?

inexecutivis pubblicato 12 dicembre 2021

Dal tenore della domanda ci pare di comprendere che ci si intenda riferire alle offerte in aumento di cui all’art. 584 c.p.c., il quale prevede che nei 10 giorni successivi all’aggiudicazione possano depositarsi in cancelleria (o presso il delegato) offerte di acquisto per un prezzo superiore di un quinto rispetto a quello raggiunto nell’incanto, accompagnate da una cauzione di misura pari al doppio di quella prevista dall’avviso di vendita.

Ciò posto, va detto che l’istituto delle offerte in aumento di quinto espressamente previsto per la vendita con incanto non è, per unanime opinione dottrinaria e giurisprudenziale, applicabile alla vendita senza incanto (Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2000, n. 12164; trib. Torino, 28 gennaio 1988).

Quindi, l’unico caso in cui una strada di questo tipo potrebbe essere percorribile è quella in cui la vendita fallimentare si sia celebrata con il sistema della vendita con incanto, il che nella pratica non accade ormai più da diversi anni.

vincdec10 pubblicato 23 dicembre 2021

Capisco, è possibile presentare un offerta irrevocabile direttamente al commissionario di vendita? Istituto vendite giudiziaire?

inexecutivis pubblicato 26 dicembre 2021

Se il procedimento di vendita è iniziato, si dovrà seguire il percorso previsto dall'ordinanza di vendita.

vincdec10 pubblicato 12 gennaio 2022

Buonasera, l'art 734 cpc è applicabile analogicamente alle vendite forzate ordinarie?

inexecutivis pubblicato 14 gennaio 2022

No, si tratta di una norma che non vale per le esecuzioni

vincdec10 pubblicato 23 aprile 2022

Buonasera dunque in sostanza quali sarebbero le tipologie di cooperative sottoponibili al regime fallimentare?

Le associazioni professionali possono essere oggetto di esecuzione forzata mobiliare e immobiliare?

inexecutivis pubblicato 27 aprile 2022

Possono subire l'esecuzione tutti i soggetti  che abbiano personalità giuridica. In caso contrario (si pensi alle associazioni) l'adempimento potrà essere richiesto a coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

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