inexecutivis
pubblicato
08 giugno 2018
Per rispondere alla domanda occorre formulare una premessa di carattere normativo.
Nella liquidazione coatta amministrativa la liquidazione dell’attivo è disciplinata dall’art. 210 della legge fallimentare. Ad essa è preposto il commissario liquidatore che, salve le autorizzazioni dell’autorità di vigilanza ed i pareri del comitato di sorveglianza per la vendita in blocco di beni immobili, agisce nella più assoluta libertà delle forme, potendo vendere anche a trattativa privata.
Questa autonomia del commissario liquidatore ha fatto ritenere in dottrina che non si applichi alla liquidazione coatta amministrativa l’art. 104 ter l.fall., che prevede l’obbligo per il curatore di redigere il programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori, anche se a nostro avviso il programma di liquidazione va comunque redatto, poiché esso non è distonico rispetto alla libertà di manovra di cui il commissario gode, e comunque assolve ad una funzione di trasparenza e controllo dalla quale neppure il liquidatore, in quanto pubblico ufficiale, può esimersi.
Generalmente, non si esclude l’applicabilità dell’art. 107 l.fall., anche se la sua osservanza non è obbligatoria.
Queste precisazioni costituiscono il presupposto sulla scorta del quale è possibile rispondere alla domanda. Non essendo obbligato al rispetto della previsione di cui all’art. 107 l.fall., il liquidatore non è obbligato a vendere secondo le disposizioni del codice di procedura civile, e dunque non è vincolato a rispettare la disciplina di cui all’art 573 c.p.c.
Tuttavia, proprio nell’esercizio di questa autonomia, il commissario liquidatore potrebbe aver deciso di procedere secondo le disposizioni del codice di rito, ed in questo caso la riduzione del prezzo base diventerebbe obbligatoria.
Dunque, in definitiva, occorre esaminare il fascicolo della procedura per verificare quale tipo di procedimento di vendita il commissario abbia inteso seguire.