Asta senza incanto - domanda di assegnazione creditore

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  • Ultimo messaggio 07 gennaio 2021
rickypiano pubblicato 10 settembre 2016

Buongiorno, sono nuovo dell'argomento e vorrei un chiarimento sul funzionamento dell'asta senza incanto, dal momento che sto cercando casa ed ho individuato un immobile che potrebbe fare al caso mio.

Dall'avviso di vendita capisco che il potenziale acquirente può presentare un'offerta anche inferiore al prezzo base, ma che in tal caso (anche se la sua offerta fosse la più alta, ma inferiore al prezzo base), avrebbe diritto all'aggiudicazione solo se non sono state fatte domande di assegnazione da parte dei creditori.

Al riguardo ho letto che i creditori possono presentare tali domande in cancelleria fino a 10 giorni prima dell'asta, ma è possibile sapere prima dell'asta se queste sono state o meno presentate? O è un'informazione che viene tenuta nascosta agli offerenti?

Inoltre, vorrei capire se nel giorno di apertura delle buste il professionista incaricato rende pubblica la presenza o meno di domande di assegnazione. Questo per capire se in caso di asta con prezzo di partenza inferiore a quello base sia necessario o meno offrire almeno il prezzo base in modo da non rischiare di non vedersi assegnato l'immobile.

Spero di essere stato chiaro, grazie a chi vorrà aiutarmi.

 

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inexecutivis pubblicato 11 settembre 2016

 La sua domanda è stata chiara, e coglie un aspetto sul quale anche gli “esperti” si sono interrogati all’indomani dell’entrata in vigore del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, che ha introdotto la previsione che lei ha ritrovato nell’avviso di vendita.

Sulla base dei nuovi artt. 572 e 573 c.p.c. (nel testo modificato dall’intervento normativo appena richiamato) ricaviamo le regole che di seguito andiamo a schematizzare:

1.      Offerta unica:

-          Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta;

-          Se invece l’offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può procedere all’aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione.

2.      Pluralità di offerte:

-          In questo caso, se il prezzo raggiunto all’esito della gara (o in assenza di gara) è inferiore al prezzo base e vi sono istanze di assegnazione, il Giudice non aggiudicherà ma assegnerà il bene.

È chiaro allora che conoscere se sono state presentate istanze di assegnazione è importante poiché incide sulle “sorti” di una offerta minima.

A questo proposito, e venendo alla risposta, osserviamo che la norma tace sul punto, nel senso che non prevede che il potenziale offerente (prima o in sede di gara) debba avere l’informazione relativa all’avvenuta presentazione di istanze di assegnazione.

Nel silenzio della norma noi riteniamo che questa informazione vada mantenuta segreta nell’interesse della procedura, che è quello di vendere al maggior prezzo possibile. Infatti, se i potenziali offerenti, pur disposti ad offrire una somma pari al prezzo base, dovessero sapere che non sono state formulate istanze di assegnazione, presenterebbero offerte per un importo ridotto di ¼; ciò anche in sede di gara.

Dunque il potenziale offerente, se vuole porsi al riparo dagli effetti di eventuali istanze di assegnazione, deve offrire una somma almeno pari al prezzo base, ed in sede di gara deve effettuare rilanci che tali da raggiungere almeno il prezzo base, poiché altrimenti si espone al rischio di non vedersi aggiudicato il bene.

alessandro486 pubblicato 06 gennaio 2021

Buongiorno, vorrei porre una domanda che è inerente al tema sopra proposto. Partecipo ad un asta fallimentare per un immobile ( 2 aste precedenti deserte) presentando l'unica offerta ovviamente al di sotto della base d'asta, (offerta minima) non pervengono offerte a rialzo nei 18 giorni successivi per cui richiedo il verbale di aggiudicazione, in questo momento scopro che un creditore prima dell'asta ha presentato istanza per ottenere l'immobile a compensazione del credito offrendo il doppio dell offerta minima ammissibile in asta, quindi quella che ho fatto io. Il giudice delegato si è preso del tempo per decidere e non conosco ancora l'esito. Avrei 2 domande. La prima; è possibile farlo normativamente parlando? Secondo; le istanze su un bene dovrebbero essere rese note in quanto appunto determinanti sulla scelta di partecipare o no, se non fosse stata occultata l'istanza non avrei mai partecipato in quanto il mio budget di spesa non avrebbe mai raggiunto l'offerta del creditore risparmiando tempo e denaro per la perizia per il mutuo. Concludo puntualizzando che la precedente asta aveva una base d'asta inferiore all'offerta presentata in istanza dal creditore.

inexecutivis pubblicato 07 gennaio 2021

La domanda formulata pone il tema della compatibilità dell’istituto dell’assegnazione con la vendita fallimentare.

A norma dell’art. 588 “ogni creditore”, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo, versando un prezzo (così l’art. 589 c.p.c.) non inferiore alle spese di esecuzione più l’importo dei crediti aventi diritto di prelazione di grado superiore rispetto a quello dell’offerente. Fermo restanti questi limiti, l’offerente può essere ammesso a versare una somma pari alla differenza tra il prezzo del bene ed il suo credito, considerato in linea capitale (per tale intendendosi, secondo l’opinione più accreditata, il credito indicato nell’atto di precetto, ma non può negarsi che anche gli importi successivamente maturati a titolo di interessi vadano calcolati).

A seguito dell’istanza il giudice, se ne ricorrono le condizioni, demanda al professionista delegato la quantificazione delle spese e la valutazione della esistenza di eventuali crediti aventi diritto ad essere preferiti rispetto a quelli del creditore richiedente; in pratica, si tratterà di elaborare una ipotesi di piano di riparto, andando così ad individuare l’importo che dovrà essere versato. A seguito del versamento del conguaglio nel termine fissato dal Giudice, il delegato provvederà a redigere la bozza del decreto di trasferimento.

La dottrina suole tradizionalmente distinguere due assegnazioni: l’assegnazione vendita e l’assegnazione satisfattiva. La prima si verificherebbe in presenza di una pluralità di creditori ed imporrebbe il versamento del saldo prezzo (del quale il creditore riotterrebbe la restituzione, in tutto o in parte, in occasione della distribuzione del ricavato, al netto delle spese di procedura). Con la seconda si realizzerebbe una sorta di datio in solutum, che imporrebbe al creditore il solo versamento delle spese di procedura che non abbia ancora anticipato ex art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così costruita la cornice di riferimento, occorre chiedersi se l’istituto dell’assegnazione sia compatibile con la liquidazione fallimentare.

La Cassazione in una non recente pronuncia aveva affermato cheNella procedura fallimentare non è applicabile l'istituto dell'assegnazione dei beni, di cui alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di rito, ostandovi - oltre il sistema di liquidazione dell'attivo delineato dalla legge fallimentare, il quale tende alla trasformazione in danaro dei beni del fallito per il successivo riparto tra i creditori - la compiutezza della normativa fallimentare sulle vendite, escludente il ricorso all'analogia, ed il principio della par condicio creditorum, che sarebbe violato dalla preferenza accordata al creditore assegnatario, nonché, per la cosiddetta assegnazione-vendita, la sua incompatibilità con la struttura del fallimento, che per la liquidazione degli immobili del fallito prevede un formalismo più intenso rispetto a quello richiesto dal codice di rito” (n. 5069 del 22 luglio 1983).

Anche la giurisprudenza di merito si era allineata a questa idea, affermando che Nella procedura fallimentare non è applicabile, in tema di liquidazione dell’attivo, la disciplina ordinaria del codice di rito circa l’assegnazione forzata, giacchè il richiamo alle norme del codice di procedura civile - in quanto compatibili - è circoscritto a quelle concernenti la vendita di beni mobili o immobili” (Trib. Roma, 17 aprile 1996).

Recentemente tuttavia, la giurisprudenza di merito ha convintamente rivisto questi assunti osservando che l’istituto dell’assegnazione non è incompatibile rispetto alla esigenza di massimizzare i profitti della liquidazione dell’attivo e di assicurare la par condicio creditorum, in quanto  sotto questo profilo, tra procedura esecutiva individuale e concorsuale non v’è alcuna differenza, nel senso che sia nell’una che nell’altra si deve vendere al prezzo più alto possibile e deve giungersi alla soddisfazione delle ragioni dei creditori (procedente ed intervenuti) nel rispetto dei criteri scolpiti negli artt. 2740 e ss c.c.. Questo esito non è impedito di per sé dalla disciplina dell’assegnazione, poiché se così fosse essa non dovrebbe ammettersi nemmeno nell’esecuzione individuale, ove invece è espressamente prevista e regolamentata.

Se ne deve allora ricavare che la domanda di assegnazione formulata da uno dei creditori concorsuali da un lato, sebbene non prevista, non è strutturalmente e funzionalmente incompatibile con la liquidazione fallimentare; dall’altro, consentendo l’allocazione del cespite in tempi certamente più rapidi della vendita, rispetto a questa meglio presidia il principio della ragionevole durata del processo; non necessariamente contrasta con i principi di pari trattamento dei creditori e di massimo profitto (Trib. Larino 10 novembre 2016). Ovviamente, prosegue la pronuncia, questo non si traduce nella possibilità di mutuare sic et sempliciter la disciplina dell’istituto, siccome tessuta dal codice di procedura civile, nel microcosmo della procedura concorsuale; al contrario, essa potrà essere lì importata solo ove sia stato positivamente verificato, caso per caso, che non si alteri la par condicio creditorum, che l’assegnazione risulti più conveniente (secondo una valutazione da compiersi caso per caso) rispetto all’alternativa della vendita, e che sia assicurato il versamento delle spese prededucibili.

Riteniamo dunque che la procedura, nel caso prospettato, sia corretta.

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