Asta senza incanto con ricorso al finanziamento

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  • Ultimo messaggio 27 gennaio 2019
Flotoscana pubblicato 23 gennaio 2019

Salve

è la mia prima asta in qualità di professionista delegato in cui l'aggiudicatario per il saldo del prezzo farà ricorso al mutuo com iscrizione ipoteca di primo grado sull'immobile.

Quali sono tutti gli adempimenti da porre in essere nel caso di pagamento tramite finanziamento rispetto al caso in cui l'aggiudicatario saldi direttamento il prezzo con assegno, oltre all'indicazione nel decreto di trasferimento?

Colleghi mi hanno suggerito di presenziare alla sottoscrizione del mutuo in qualità di professionista delegato alla vendita per velocizzare l'erogazione della somma residua da parte della banca.

cosa mi suggerite di fare?

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2019

Com'è noto una delle novità dalla riforma del 2005 ha riguardato la possibilità, introdotta nel terzo comma dell’art. 585 c.p.c., che il versamento del prezzo avvenga mediante erogazione a seguito di contratto di finanziamento con trasferimento diretto delle somme in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita; il versamento del saldo prezzo viene quindi eseguito in favore della procedura direttamente dall’istituto di credito in forza di un contratto di mutuo stipulato dall'aggiudicatario.

Ove ciò avvenga, nel decreto di trasferimento:

  1. dovrà indicarsi che il pagamento è avvenuto mediante versamento diretto derivante dal contratto di finanziamento;
  2. dovrà ordinarsi al Conservatore di procedere, contestualmente, alla trascrizione del trasferimento ed all’iscrizione dell’ipoteca (l’art. 585 c.p.c. non prevede, in realtà che il decreto di trasferimento contenga l’ordine impartito al Conservatore di iscrivere, contestualmente al decreto di trasferimento, ipoteca di primo grado sull’immobile, trattandosi di obbligo nascente direttamente dalla disciplina codicistica; in realtà è opportuno che, ciononostante, l’ordine venga impartito al fine di evitare incertezze e problemi operativi, soprattutto in considerazione del fatto che a questa iscrizione ipotecaria deve essere assegnato il numero d’ordine di formalità immediatamente successivo a quello assegnato alla trascrizione del decreto).

Poiché con il decreto di trasferimento vengono cancellate tutte le iscrizioni ipotecarie che gravano sull’immobile, quell’ipoteca sarà di primo grado.

Se in sede di vendita l’aggiudicatario dichiarerà che intende avvalersi di questo meccanismo, è opportuno che il professionista delegato:

  1. consegni quanto prima all’aggiudicatario copia del verbale di aggiudicazione, poiché sulla scorta di esso la banca effettuerà il versamento del saldo prezzo;
  2. in vista della predisposizione della bozza del decreto di trasferimento il delegato acquisisca copia autentica del contratto di finanziamento.

Al fine di rendere operativa la norma e di limitare al massimo i possibili profili di rischio per la banca, l'ABI ha elaborato due protocolli che si occupano di disciplinare le modalità attraverso cui la previsione dell'art. 585, comma 3, c.p.c., può concretamente applicarsi.

Secondo il primo protocollo, la stipula del contratto di mutuo, il versamento della somma mutuata in favore della procedura, l'emissione del decreto di trasferimento ed il suo deposito in cancelleria avvengano contestualmente davanti al Giudice dell'esecuzione.

Il secondo protocollo, invece, utilizza il meccanismo della ipoteca su cosa altrui, e prevede che i passaggi appena descritti si realizzino in tempi diversi.

In particolare, secondo questi protocolli, il soggetto potenziale acquirente contatterà la banca, la quale procederà all'istruttoria del finanziamento comunicandone l'esito almeno 15 giorni prima della vendita e sottoscrivendo con il mutuatario un preliminare di mutuo sottoposto alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione.

All'esito della vendita, se il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario, il contratto preliminare di mutuo si risolverà automaticamente.

Viceversa, in caso di aggiudicazione, le parti procederanno alla stipula del definitivo, contenente:

  1. l'assenso del mutuatario alla iscrizione ipotecaria di primo grado (sostanziale, in quanto le ipoteche eventualmente iscritte saranno cancellate ex art. 586 c.p.c.)
  2. la delega del mutuatario alla banca di erogare direttamente alla procedura l'importo del finanziamento.

Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.

Poiché, come detto, nel decreto di trasferimento dovrà indicarsi che il pagamento è avvenuto mediante versamento diretto derivante dal contratto di finanziamento, e dunque dello stesso devono essere acquisiti gli estremi, è necessario che il professionista acquisisca il contratto di mutuo in copia autentica. A questo non osta che il contratto non sia stato preventivamente registrato, atteso che trattandosi di copia uso iscrizione, non è previsto il previo pagamento dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 66, comma 2 lett. c) del d.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Atteso che l'ipoteca iscritta in forza del contratto di mutuo è comunque una ipoteca volontaria, altro problema che si pone per il delegato è quello di individuare il soggetto incaricato di predisporre la relativa nota d'iscrizione ai sensi dell'art. 2839 c.c., posto che questo soggetto non può essere individuato nel cancelliere, il quale si occupa della trascrizione dei soli atti giudiziari, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.P.R. 31.10.1990, n. 347. A rigore, dovrebbe provvedervi il notaio rogante, ma poiché decreto di trasferimento (della cui trascrizione invece si occupa normalmente il delegato) e contratto devono giungere contestualmente in conservatoria, proprio al fine della contestuale trascrizione e iscrizione ipotecaria, è quanto mai opportuno che ai diversi adempimenti proceda uno solo dei due soggetti.

Il suggerimento, a questo fine, è quello di contattare il notaio che sarà incaricato della stipula del mutuo e concordare il da farsi.

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