Asta secondo lotto

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  • Ultimo messaggio 02 settembre 2019
pierluigigallorini pubblicato 01 settembre 2019

Buonasera,

ho bisogno di una vostra qualificata opinione in merito a quanto vi vado ad illustrare. In data 13/02/19 io e mia moglie ci siamo aggiudicati all'asta un'immobile facente parte di due distinti lotti. Voglio precisare che siamo venuti a conoscenza della procedura attraverso la pubblicità avvenuta sul portale delle vendite pubbliche. Al termine delle operazioni di trasferimento dell'immobile abbiamo chiesto verbalmente all'avvocato delegato della vendita quando sarebbe stato proposto all'asta il secondo lotto ricevendo una vaga risposta " in quanto il secondo lotto è gravato da una situazione di multiproprietà, tra cui presente anche un minore e quindi la procedura sarà a  discrezione del giudice". Per noi quel secondo lotto era importante in quanto comprendente utenze fondamentali alla fruizione dell'immobile che ci siamo aggiudicati, es pozzo per l'acqua corrente...  In questi giorni siamo venuti a conoscenza della avvenuta vendita del secondo lotto, per altro ad una cifra decisamente accesibile, eludendo quanto meno la legge che obbliga alla pubblicità telematica per un'immobile proposto all'asta vanificando così oltretutto, l'obiettivo primario della massima reddittività del bene. Vengo alla domanda, quale può essere il procedimento addottato per la messa in asta del bene privandolo di qualsiasi dubbio giuridico, e soprattuto, a questo punto cosa posso fare per rivendicare eventuali diritti negati?

Grazie Gallorini Pierluigi

inexecutivis pubblicato 02 settembre 2019

L’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce, secondo dottrina e giurisprudenza unanime, motivo di opposizione agli atti esecutivi idoneo ad incidere anche sull’atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l’acquirente, e deve essere fatta valere mediante lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dall’atto di aggiudicazione. Infatti, trattandosi di nullità che riguarda gli atti della vendita e non gli atti che “hanno preceduto la vendita”, non opera in favore dell’aggiudicatario la previsione di cui all’art. 2929 c.c.

Il principio costituisce ormai una costante nella giurisprudenza della Cassazione. In questi termini si sono pronunciate, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. Andando a ritroso nel tempo si risale a Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 1962, n. 3340, secondo cui “Il precetto, risultante dagli artt. 490 e 534 cod. proc. civ., secondo il quale il provvedimento che ordina la vendita mobiliare all’incanto dev’essere pubblicato mediante avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, da affiggersi nell’albo pretorio per tre giorni consecutivi, dev’essere osservato a pena di nullità della vendita stessa anche quando il giudice dell’esecuzione, con ordinanza successiva, abbia modificato la precedente in elementi essenziali quali la fissazione del luogo e dell’ora degli incanti. In tal caso la pubblicità va estesa al nuovo provvedimento e la nullità derivante dalla omissione può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi entro il breve termine di cinque giorni stabilito dall’art 617 cod. proc. civ., decorrente dalla vendita, con l’effetto di rendere inoperante la preclusione posta dall’art 2929 cod. civ.”.

La nullità della vendita per omissione degli adempimenti pubblicitari prescritti vale sia per l’omessa pubblicità obbligatoria, sia per l’omessa pubblicità integrativa disposta dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita (così si espressa, anche recentemente, Cass. Civ., Sez. VI – III, 7 maggio 2015, n. 9255, secondo la quale “in tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore").

Dunque, se gli adempimenti pubblicitari non sono stati rispettati, il rimedio praticabile è quello del reclamo ex art. 591 ter avverso il provvedimento di aggiudicazione adottato dal delegato.

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