Buongiorno, Oggi ho presentato un’offerta telematica ed ho dimenticato di allegare la ricevuta del pagamento del bollo è motivo di esclusione? Mi consigliate cosa fare?
Buongiorno, Oggi ho presentato un’offerta telematica ed ho dimenticato di allegare la ricevuta del pagamento del bollo è motivo di esclusione? Mi consigliate cosa fare?
Non riteniamo che una offerta di acquisto non in regola con l’imposta di bollo possa dichiararsi inammissibile ed essere esclusa.
Invero, si tratta di un requisito che non è previsto a pena di nullità, non è coessenziale al raggiungimento dello scopo dell’atto.
Tale conclusione si ricava dall'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 16 d.P.R. n. 955/82, a mente del quale l'irregolarità fiscale degli atti processuali non ne costituisce causa di nullità o di inefficacia, ma comporta soltanto l'applicazione delle relative sanzioni di ordine tributario (in questi termini, Cass. n. 3303 del 10/04/1996).
Buon pomeriggio.
Il ricorso ad un asta privata o notarile ad opera del soggetto debitore o suo procuratore o mandante, può essere proponibile in alternativa anche nel corso di una già avviata procedura esecutiva immobiliare dal tribunale?
la risposta è afermativa, e tuttavia occorre tenere presente alcuni limiti temporali.
L’art. 161-bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263, ha previsto la possibilità di rinviare la vendita, purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione.
Lo scopo della norma è quello di scongiurare la prassi di depositare strumentali richieste di rinvio delle vendite presentate a ridosso del giorno della vendita, senza impedire comunque la possibilità che vengano stipulati accordi tra i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nel procedimento, al fine di pervenire ad una definizione consensuale della vertenza.
L’ambito di applicazione di questa previsione deve essere individuato coordinandola con quanto previsto dal primo comma dell’art. 624-bis c.p.c., a mente del quale l’istanza di sospensione (concordata) “può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”, per la vendita senza incanto, e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto esito, “fino a quindici giorni prima dell’incanto”. Se ne deve ricavare, allora, che in pendenza del temine per il deposito di offerte di acquisto:
fino a venti giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte di acquisto la procedura potrà essere sospesa ex art. 624-bis c.p.c.;
dopo il ventesimo giorno la procedura potrà essere rinviata ex art. 161-bis disp. att. c.p.c., ma se sono state presentate offerte di acquisto, il rinvio è subordinalto al consenso degli offerenti.
I precipitati procedimentali di queste premesse sono quelli per cui, presentata un’istanza di rinvio, il provvedimento che la dispone potrà essere adottato solo dopo l’apertura delle buste, atteso che solo in quel momento si conoscerà l’identità degli offerenti e si potrà verificare se essi abbiano prestato o meno cauzione.
Questa soluzione, a nostro avviso, deve essere praticata anche quando al momento di presentazione dell’istanza di rinvio non siano ancora intervenute offerte di acquisto.
La norma, invero, nel richiedere il consenso degli offerenti va interpretata nel senso del necessario coinvolgimento del mercato cui il bene è già stato offerto, mercato che deve essere posto in condizione di esprimersi (appunto attraverso la presentazione di offerte di acquisto); tale interpretazione, inoltre è quella che meglio la pone al riparo dal rischio di strumentalizzazioni.
Ok. Eventualmente è possibile optare per tale soluzione, introducendola all'interno di un contratto di cessione dei beni ai creditori? Se la banca avesse ceduto ad una società 115 il proprio credito fondiario,la nuova cessionaria 115 potrebbe stipulare un contratto di cessione dei beni a suo favore,soddisfando il proprio credito col ricavato di un asta privata?
Si, certamente, si tratterebbe comunque di un rinvio o di un sospesnione concordata, cui dovrebbe seguire una dichiarazione di rinuncia da parte del creditore, sempre sperando che nel frattempo non intervengano altri creditori titolati.
Capisco. Gli altri creditori sono di grado inferiore anche se è presente l'agenzia delle entrate con ipoteca di secondo grado ed il procedente e solo creditore chirografario. Vorrei capire se potessero comunque avere facoltà di intervenire?
si, certo, possono intervenire
Praticamente invaliderebbero il contratto di cessione dei beni, riportando il patrimonio del debitore, in questo caso l'immobile, nuovamente a pignoramento?
esatto
Buonasera.
Il procedimento di vendita tramite, come si accennava prima, un asta privata o notarile, potrebbe essere comunque svolto in concomitanza o comunque in attesa che venga disposta la vendita giudiziaria?
Oppure sarebbe per forza necessario provvedere obbligatoriamente prima ad una sospensione ai sensi dell'ex art. 624-bis c.p.c.?
Necessita la sospensione e il consenso di tutti i creditori .
Partecipo con altri 2 ad un'asta di un fallimento per l'cquisizione di un immobile. Il curatore, durante la verifica delle domande, segnala che una di queste risulta incompleta, mancando un paragrafo espressamente previsto nell'avviso di gara, pena l'esclusione dalla stessa. Faccio notare al curatore che questa incompletezza determina l'esclusione del partecipante, ma questi dice che avrebbe verbalizzato questa omissione, integrando così la domanda incompleta. L'asta termina con l'aggiudicazione del bene al soggetto con la domanda "nulla".
La mia domanda è: se il soggetto non aveva in origine i requisiti per partecipare, è possible che ciò possa essere sanato con la sottoscrizione del verbale di aggiudicazione? Mancando un requisito essenziale, possono i partecipanti ammettere alla gara, uno che di fatto ne sarebbe escluso?
Per ultimo, ci sono le condizioni per opporsi al verbale di aggiudicazione?
Grazie
Provi a fare ricorso , ma avendo il curatore/delegato ottemperato non credo venga invalidata , anche perchè è nell ' interesse della procedura ottenere la maggiore redditività .
A nostro avviso se il disciplinare prevedeva esplicitamente a pena di nullità dell'offerta il rispetto di alcuni requisiti che sono stati violati, l'aggiudicazione è impugnabile, ed il rimedio esperibile è quello del reclamo previsto dall’art 36 l.fall.
La norma infatti prevede che contro gli atti di amministrazione del curatore, così come contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere.
È opinione condivisa, a proposito di questa norma, che possono essere reclamati sia gli atti di ordinaria che quelli di straordinaria amministrazione.
Problematica potrebbe essere la questione del termine, relativamente breve (8 giorni) previsto dalla norma per esercitare il rimedio.