ASTA IMMOBILIARE SENZA INCANTO, MODALITA' TELEMATICA, DUE OFFERENTI.

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  • Ultimo messaggio 17 maggio 2021
melapet pubblicato 10 maggio 2021

SIamo una coppia di fidanzati interessati alla presentazione di un'offerta immobiliare per partecipare ad un asta senza incanto con modalità telematica ed eventuale gara in modalità asincrona.

Il primo offerente, in qualità anche di presentatore, invierà l'offerta, in quanto ha una casella pec e dispone della firma digitale.

Il secondo offerente per partecipare all'asta può sottoscrivere scrittura privata e autenticare la sua firma presso il Comune o deve chiedere procura ad un avvocato?

 

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matteomariazoccoli pubblicato 11 maggio 2021

 secondo il DM 32/2015 ART. 12 comma 4 - Quando l’offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certifi cata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. 

Ergo occorrerebbe procurarsi procura speciale presso il notaio di fiducia (spesa che varia ma che si attesta intorno ai 150/200 euro) da allegare nel form dell'offferta. 

inexecutivis pubblicato 11 maggio 2021

il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Un modo di presentazione dell’offerta congiunta, alternativo a quello appena descritto, potrebbe essere quello per cui i diversi offerenti sottoscrivono, ciascuno con il proprio dispositivo, il file contenente l’offerta.

Il rischio è però quello per cui in questo caso il Portale scarti automaticamente l’offerta poiché il file verrebbe ad avere una estensione diversa da quella (zip.p7m) prevista dalle specifiche tecniche emanate dal DGSIA (tuttavia, l’esclusione dell’offerta per la diversa estensione del file rispetto alle previsioni delle specifiche tecniche compiuta dal Portale è stata ritenuta illegittima da Trib. Larino, 8 marzo 2019, pubblicata su www.inexecutivis.it.)

melapet pubblicato 11 maggio 2021

I

melapet pubblicato 11 maggio 2021

Mi  scusi ma non mi è chiaro un passaggio. Se il d.m. 32/2015 consente anche una scrittura privata autenticata, perchè occorre la procura presso il notaio? 

E' la prima volta che partecipo ad un'asta telematica, non  vorrei rischiare di sbagliare la procedura.

 

melapet pubblicato 11 maggio 2021

Il d.m 32/2015 (art.12 commi 4, 5) specifica che la procura possa avere la forma della scrittura privata autenticata.

Dalla lettura del d.m. 32/2015 si interpreta che il secondo offerente potrebbe anche recarsi a Comune per autenticare la scrittura privata. La domanda specifica è questa: il secondo offerente tramite scrittura privata autenticata al Comune, in cui si specifica la volontà di offerta congiunta, di eventuale acquisto in caso di aggiudicazione, può fare procura tramite scrittura privata al primo offerente?

Nell'asta telematica asincrona la scrittura privata autenticata potrebbe avere il fine di far firmare l'offerta al secondo offerente, non potendo quest'ultimo apporre la firma digitale sul modulo dell'offerta telematica?

Il primo offerente, coincidente con il presentatore, partecipa personalmente all'asta, offre per entrambi, per se stesso e per il secondo offerente anche in caso i rilanci?

E' la prima volta che partecipo ad un'asta telematica, vorrei capire bene la procedura.

Grazie.

inexecutivis pubblicato 14 maggio 2021

Come abbiamo precedentemente osservato, la procura può essere conferita anche per il tramite di scrittura privata autenticata. In questo caso il primo offerente (quello che sottoscrive l'offerta ed al quale è stata rilasciata la procura), può partecipare anche alla gara.

Arnaldo Rossi pubblicato 14 maggio 2021

Buongiorno astalegale,

nella risposta precedente avete affermato che nel caso di due offerenti l'asta senza incanto telematica è nomata  dal DM 32/2015 ma bisogna rifarsi sempre agli art. 571 e 579 c.p.c  che prevedono il conferimento di  procura speciale un un procuratore legale ( recte, avvocato).

Potreste essere più precisi gentilmente?  In caso di asta senza incanto in modalità telematica con due offerenti entrambi non avvocati il secondo offerente puo fare procura al primo?

Riporto il vostro testo precedente: "aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato)"

 

 Mentre poi avete scritto:

"Come abbiamo precedentemente osservato, la procura può essere conferita anche per il tramite di scrittura privata autenticata. In questo caso il primo offerente (quello che sottoscrive l'offerta ed al quale è stata rilasciata la procura), può partecipare anche alla gara."

Arnaldo Rossi pubblicato 14 maggio 2021

b

 

Arnaldo Rossi pubblicato 14 maggio 2021

Buongiorno astalegale,

inexecutivis pubblicato 17 maggio 2021

Cerchiamo di chiarire il nostro pensiero provando ed essere più schematici:

1 Nel caso di due offerenti telematici che intendono acquistare congiuntamente, uno dei due può conferire procura all'altro rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata

2 nel caso di un offeretne che voglia offrire non personalmente ma per il tramite di un suo pocuratore speciale, dovrà conferire procura (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) ad un avvocato.

Insomma, la figura dell'avvocato è obbliatoria quando colui che presente offerta in nome e per conto di altri non sia egli stesso offerente.

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