Asta giudiziaria telematica - Esclusione per mancanza documenti identificativi

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  • Ultimo messaggio 15 luglio 2022
gius1 pubblicato 17 dicembre 2021

Buongiorno, ho partecipato ad un'asta giudiziaria sincrona mista in forma telematica per la prima volta. Il professionista delegato non ha accettato l'offerta in quanto mancante di copia dei documenti identificativi (carta d'identità e codice fiscale) "come previsto dall'avviso di vendita", a suo dire. L'avviso di vendita prevede espressamente la necessità di presentare tali copie di documenti solo a chi presenta l'offerta in forma analogica (cartacea), riportando per l'offerta telematica esclusivamente quanto previsto dall'art. 12 d.m. 32/2015 (immagino con un copia-incolla senza neanche leggerlo) ovvero "L’offerta per la vendita telematica deve contenere: a) i dati identificativi dell’offerente, con l’espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA ..." e una serie di altre cose, questi dati sono ovviamente riportati nell'offerta, firmata digitalmente dall'offerente, e in alcuna parte né dell'avviso né del d.m. è richiesto che copia degli stessi sia allegata, essendo l'offerente (io) unico presentatore dell'offerta lo stesso che la presenta tramite propria pec e propria firma digitale. Qualcosa mi sfugge in ciò che mi pare invece chiarissimo? Se l'esclusione è (e lo è) illegittima cosa posso fare?

Grazie

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robertomartignone pubblicato 17 dicembre 2021

Mancando i documenti per giusta verica di identità l 'esclusione è certa .

gius1 pubblicato 17 dicembre 2021

La verifica dell'identità avviene tramite firma digitale e non ho trovato alcun punto, relativo all'offerta telematica, che richieda ulteriore copia di documenti identificativi, né nell'avviso di vendita né nel d.m. che la disciplina. Può darmi qualche riferimento? Grazie

robertomartignone pubblicato 17 dicembre 2021

Argomento ampiamente trattato in post/discussioni passate , se cerca Le trova tutte .

gius1 pubblicato 17 dicembre 2021

Non ho trovato un riferimento normativo, giurisprudenziale, dottrinale se non un "si fa così". Ho evidentemente molti limiti in materia, ma un po' di diritto l'ho anche studiato e applicato e, da quel che leggo, non trovo alcuna prescrizione e/o argomentazione giuridica per cui un'offerta telematica firmata digitalmente e inviata per pec debba essere accompagnata, pena estromissione, da ulteriori documenti identificativi non richiesti da alcuna norma e neppure dall'avviso. Sarà stato ampiamente dibattuto ma i dibattiti non hanno valenza giuridica e, da quel che ho trovato, risposte non ne ho trovate. Cercherò, bastava indicarmi una norma, una sentenza, qualcosa. L'estromissione per questo motivo non ha alcun senso giuridico e logico. Comunque grazie lo stesso.

robertomartignone pubblicato 17 dicembre 2021

Non esistono norme fa fede l ' avviso di vendita da seguire pedestremente . Poi è ovvio che la corretta identificazione del soggetto partecipante è necessaria e doverosa ! Capisco il disappunto , ma è inutile irritarsi , nel caso faccia istanza  al GE . 

robertomartignone pubblicato 17 dicembre 2021

La firma digitale non basta 

gius1 pubblicato 17 dicembre 2021

Approfitto della sua pazienza, se ne ha ancora. Il fatto è che ho seguito passo passo le indicazioni dell'avviso di vendita riguardo alla presentazione dell'offerta telematica ed ho anche sbirciato le modalità di offerta analogica. In quest'ultima è espressamente indicato di allegare i documenti identificativi, cosa non minimamente indicata/richiesta per l'offerta telematica, per la quale c'era un elenco di elementi da indicare (!), tra cui i dati identificativi, per cui ho dedotto che sicuramente non andavano allegati (se per una modalità lo indichi e l'altra no è una conseguenza mi pare) a parte quelli indicati dalla procedura stessa (procure, fidejussioni, ecc.) temendo anzi un possibile errore farlo. Ho letto che qualcuo ha avuto la stessa disavventura, ma è allucinante, un'anarchia procedimentale che ti impedisce, con gravi danni, di essere corretto per quanta attenzione tu ci metta. Farò istanza al GE, certo. Grazie.

robertomartignone pubblicato 17 dicembre 2021

Capisco ma io Le ho risposto , aspetti ora l ' esperto del forum per maggiori chiarimenti . Aggiungo solo una cosa per partecipare alle aste occorrono un paio di cose : studio/preparazione e tanta pratica . Poi ci tenga informati sull 'esito dell ' istanza , che ritengo però inutile .

gius1 pubblicato 17 dicembre 2021

Veramente non ho "solo" allegato documenti non richiesti. Certo, è un errore grave mio di fidarmi di quanto è chiaramente scritto (e non). Adesso l'ho imparato a spese mie, ma non è che per la parte amministrativa/telematica serva chissà che, per il resto probabilmente, ma non è il mio caso, sono occasionale. L'istanza sarà inutile ma ritengo di aver subito una grave ingiustizia (e danno) senza alcun fondamento che la giustifichi. Proprio non esiste da nessuna parte, anche venendo qui a discuterne. Le farò sapere

gius1 pubblicato 17 dicembre 2021

Scusi ma "la firma digitale non basta", e perchè mai? Posso far contratti milionari in mezzo mondo (per dire) e non è che per identificarmi mi chiedono anche fotocopia della carta di identità, tre l'altro presente ormai in centinaia di uffici (la mia proprio, ma nche la sua immagino). Andiamo, su, qui date tutti per scontata una vera assurdità.

robertomartignone pubblicato 17 dicembre 2021

Le ho dato un parere su una materia specifica che conosco piuttosto bene , infatti  a causa   dell " assurdità " come Lei la definisce è stato escluso dall ' esperimento ...non entro nel merito dlla Sua discussione ma semplicemente ho definito il funzionamento della procedura , il fatto che poi sia giusta o meno è un ' altro discorso . Il diritto  non va confuso con la giustizia , ma qui siamo su di un forum pratico di aiuto e non si fa filosofia del diritto . Aspetti il parere dell ' esperto , comunque faccia istanza e poi ci dica il risultato ...

gius1 pubblicato 18 dicembre 2021

Lasci stare filosofia del diritto, diritto e giustizia, da come ne parla, parlo di norme, diritti negati, danni e ricorsi, non del sesso degli angeli. In ogni caso ho un po' approfondito e sono assolutamente certo che l'estromissione è illegittima. Grazie.

robertomartignone pubblicato 18 dicembre 2021

Allora faccia istanza e vedrà . Le ho dato risposta , cercando di darLe un aiuto / un parere inutile alterarsi e aspetti anche e soprattutto il parere di chi tiene il forum . L ' asta non verrà invalidata , comunque. 

inexecutivis pubblicato 19 dicembre 2021

Proviamo ad offrire il nostro punto di vista.

Per comprendere questo discusso aspetto del procedimento di elaborazione e presentazione dell’offerta dobbiamo partire da alcuni dati.

Non esiste una norma che richieda, a pena di nullità, che alle offerte di acquisto sia allegata la copia del documento di identità.

L’unica norma (per la verità molto scarna) che si occupa di invalidità dell’offerta è l’art. 571 c.p.c., che ricollega l’invalidità ad una offerta presentata fuori termine, ad una offerta priva di cauzione, ad una offerta il cui prezzo sia inferiore a quello minimo. Tutto qui.

Questo però non risolve il problema e non consente di dire che, rispettati questi limiti, le offerte siano valide.

Lo scarno tenore della disposizione che abbiamo citato (ed in generale delle norme che disciplinano la vendita esecutiva) impone al giudice di meglio disciplinare il procedimento di vendita con l’ordinanza di vendita di cui all’art. 569, comma quarto, c.p.c.. Non a caso la giurisprudenza è correttamente ferma nel ritenere che l’ordinanza di vendita costituisce la lex specialis del procedimento liquidatorio, e quindi essa vincola gli offerenti così come li vincolano le norme del codice di procedura civile (Cfr. sul punto, Cass., sez. III, 07 maggio 2015, n. 9255; Cass., sez. III, 29 settembre 2015, n. 11171, Cass. sez. III, 05 ottobre 2018, n. 24570).

Tutto questo ci consente una prima risposta.

Per vedere se l’omessa allegazione del documento di identità sia causa di esclusione dell’offerta occorre guardare l’ordinanza di vendita e vedere se essa contiene o meno la previsione della allegazione del documento di identità.

Se così fosse, riteniamo che l’esclusione sia legittima.

Se invece l’ordinanza non contenesse una previsione di questo tipo, a nostro giudizio (ma si tratta di una nostra opinione) non è possibile ritenere che una prescrizione autonomamente imposta dal professionista delegato possa vincolare gli offerenti.

gius1 pubblicato 20 dicembre 2021

Ringrazio per la risposta che, in linea generale, condivido.

Mi permetto di riepilogare e integrare con ulteriori elementi il caso.

L’asta senza incanto sincrona mista è così detta, come noto, perché consente la presentazione delle offerte, e lo svolgimento dell’asta, con due modalità: 1) in forma cartacea; 2) in forma telematica tramite pec dell’offerente (o chi ne ha la procura) e firma digitale del modulo telematico di offerta che garantisce, tramite ulteriore validazione preventiva del Ministero della Giustizia, l’identificazione certa e assoluta dell’offerente, in misura, tra l’altro, neppure paragonabile alla minore certezza che può fornire la fotocopia di un documento allegata a un’offerta cartacea.

Detto questo, né la disciplina delle aste telematiche (d.m. 32/2015), né l’ordinanza del Giudice Esecutivo, né l’avviso di vendita del professionista delegato richiedono, e neppure potrebbero farlo a mio parere, che all’offerta telematica, disciplinata in ordinanza (sia in questo come in tutti i casi) in modo specifico e distinto da quella cartacea, siano allegati documenti identificativi. La cosa, scusate se mi permetto, sarebbe ridicola in presenza della firma digitale che sarebbe snaturata della funzione stessa per cui esiste.

L’esclusione per mancanza dei documenti identificativi, non rientrando nei casi individuati di cui all’art. 571 c.p.c. e non trovando alcun obbligo sia in norme che disciplinano l’offerta telematica, sia nella ordinanza lex specialis, è pertanto assolutamente illegittima nella fattispecie.

Dico di più, lo sarebbe stata anche se copia dei documenti identificativi fosse stata esplicitamente richiesta dall’ordinanza del GE, in quanto la firma digitale è di per sé documento identificativo, come stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2493 del 16 aprile 2019.

Mi auguro che questa discussione possa aiutare a fare chiarezza sull’argomento e a far riflettere gli eventuali operatori e pubblici ufficiali preposti alle vendite che la dovessero leggere, spesso del tutto impreparati, non avendole mai affrontate, delle peculiarità delle offerte telematiche e finanche della firma digitale.

Grazie per l'attenzione e il confronto

Giuseppe Sangiorgi

Molinella (BO)

robertomartignone pubblicato 20 dicembre 2021

Faccia istanza e poi ci faccia sapere , comunque sono pessimista in proposito l ' asta non verrà ripetuta , parlo per esperienze pregresse ma non si sa mai ..

inexecutivis pubblicato 24 dicembre 2021

Grazie a lei ed auguri!

sig.surano pubblicato 17 marzo 2022

Buongiorno Giuseppe, Quanto successo a te è la riproduzione fedele di quello che ho vissuto io in questi giorni. La penso esattamente come te ma, a quanto pare, non sarà semplice uscirne vincitori. Se posso, approfitto della tua vicenda per sapere se hai degli aggiornamenti a riguardo. Grazie

gius1 pubblicato 17 marzo 2022

Buongiorno, al momento della discussione, immediatamente successiva all'asta, non ero a conoscenza del prezzo di aggiudicazione del lotto a cui ero molto interessato. Sono poi venuto a conoscenza che è stato aggiudicato ad un prezzo addirittura superiore alla perizia senza riduzioni di prezzo, insomma pari o superiore al valore di mercato e comunque superiore al limite di offerta che mi ero prefissato. L'istanza al GE a quel punto era abbastanza inutile. Non posso quindi portarle la mia esperienza diretta. Resta che l'esclusione per questo motivo non ha alcun fondamento giuridico, se non una prassi che delegati e tribunali continuano a seguire anche per le offerte telematiche, pare senza rendersi conto delle sue specificità e di quanto loro stessi chiedono negli avvisi di vendita, E' surreale. Un ricorso, al GE e via via nel caso, non può che avere successo, è che nessuno va fino in fondo, limitandosi ad allegare documenti non richiesti. Che l'esclusione sia illegittima non ho alcun dubbio.

robertomartignone pubblicato 17 marzo 2022

Come ebbi a scrivere non sono d ' accordo , allegare i documenti di identità è necessario , anche alla luce delle nuove normative antiriciclaggio !

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